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Le norme della riforma Gelmini in trentasei voci in ordine alfabetico
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14. Fondo formazione impiegati pubblici (articolo 28). Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, destinato, con una particolare attenzione, anche a quei funzionari pubblici degli enti locali interessati dall'assegnazione delle nuove responsabilità derivanti dall'applicazione delle norme sul federalismo fiscale. È autorizzata una spesa di 2 milioni a decorrere dal 2012 e fino al 2017.

15. Fondo per il merito (articolo 4). Istituito presso via XX Settembre, con il compito di promuovere l'eccellenza e il merito tra gli studenti (per la prima volta iscritti al primo anno) individuati mediante prove nazionali standard. Il fondo garantirà i cosiddetti prestiti d'onore (a tassi molti bassi) oppure fornirà borse di studio, determinate in base a voti e a reddito. Partirà se ci saranno le risorse disponibili. Ed è previsto anche che nei limiti delle risorse disponibili, gli studenti più bravi potranno non restituire i soldi ricevuti in premio. Il fondo per il merito sarà alimentato prevalentemente da versamenti spontanei di privati. Ma sono previsti, anche, finanziamenti pubblici. Il 10% delle borse di studio dovrà essere appannagio degli studenti iscritti nelle università della regione in cui sono residenti.

16. Fondo premialità (articolo 9). Che potrà essere rimpinguato anche con finanziamenti privati. Servirà per premiare i docenti bravi.

17. Interventi perequativi per gli atenei statali (articolo 11). Previsto, a decorrere dal 2011, che una quota pari almeno all'1,5% del fondo di funzionamento ordinario sia destinata a essere ripartita tra le università che presentino situazioni di sottofinanziamento. L'intervento perequativo è ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle misure di valutazione.

18. Lettori di scambio (articolo 26). Le università, sulla base di accordi culturali internazionali, possono conferire a studiosi stranieri in possesso di elevata e qualificata professionalità, incarichi annuali, rinnovabili, per attività legate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origini e alla cooperazione internazionale. La norma sana anche la posizione dei collaboratori esperti linguistici assunti dagli atenei come lettori di madrelingua straniera.

19. Mobilità docenti (articolo 7). Via libera a norme che favoriscono lo scambio di professori e ricercatori da un ateneo all'altro. Previsto anche che i professori universitari, a domanda, possano essere collocati - per massimo 5 anni, anche consecutivi - in aspettativa senza assegni, per lo svolgimento di attività professionali, pure in ambiti internazionali, presso altri soggetti che, però, provvedono a stipendiarli. L'aspettativa è concessa dal rettore. Sono previsti poi incentivi per favorire la mobilità dei docenti e si sottolinea anche come in caso di cambiamento di sede, i professori e i ricercatori (sia di ruolo che a tempo determinato) responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservino la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti. A patto però che ciò sia scientificamente possibile e - soprattutto - che ci sia l'accordo del committente della ricerca.

20. Nucleo di valutazione d'ateneo (articolo 2, comma 1, lettere q e r). Che dovrà essere composto con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni, il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'università. Sarà integrato da una rappresentanza degli studenti. Il nucleo di valutazione avrà, tra l'altro, la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari di contratto di insegnamento.

21. Nuova governance universitaria (articolo 2). Entro 6 mesi dalla conversione in legge del ddl di riforma del sistema universitario, gli atenei dovranno approvare statuti con nuove caratteristiche. Intanto, ci dovrà essere un codice etico per evitare incompatibilità, conflitti d'interessi legati a parentele. Il rettore, poi, non potrà rimanere in carica per più di 6 anni, non rinnovabili. Qualora sia eletto rettore un professore appartenente ad altro ateneo, tale elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori della nuova sede, e comporta pure lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativo alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso. Inoltre il posto resosi vacante può essere coperto solo in attuazione delle norme vigenti in materia di assunzioni. Il neo rettore sarà passibile anche di mozione di sfiducia, proposta dal senato accademico con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri. Senato accademico e Consiglio di amministrazione, Cda, dovranno avere funzioni nette e distinte. Il primo (composto di un numero di professori non superiore a 35 unità) avanzerà proposte di carattere scientifico, ma sarà il Cda (11 membri, di cui al massimo 3 membri esterni) ad avere la responsabilità delle spese, delle assunzioni e dei costi di gestione, anche delle sedi distaccate. Arrivano divieti per i membri di Senato e Cda (con alcune eccezioni per rettore e direttori di dipartimento) di ricoprire altre cariche accademiche. Spazio, poi, a un direttore generale, che sostituirà l'attuale direttore amministrativo. Il nuovo Dg avrà compiti di grande responsabilità (dal personale, alla gestione amministrativa e contabile dell'ateneo) e dovrà rispondere delle sue scelte, come un vero e proprio manager privato. Riordino, pure, per i dipartimenti, che avranno compiti di organizzare la didattica di settore e tutte le attività connesse e accessorie. Ogni dipartimento dovrà avere almeno 35 professori e ricercatori, anche, a tempo determinato. Ovvero 40 nelle università con un numero di docenti superiore a mille unità. I dipartimenti possono raggrupparsi in facoltà o scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni. All'interno del dipartimento o del raggruppamento ci dovrà essere (a costo zero per l'Erario) una commissione paritetica docenti-studenti per assicurare l'alta qualità del servizio e monitorare l'offerta formativa e l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori, valutandone i risultati. Una specifica niente affatto secondaria, visto che dalla valutazione dei ragazzi dipenderà (parte) dell'attribuzione dei fondi all'ateneo. Sì poi agli insegnamenti, corsi di studio e forme di selezione svolti in lingua inglese. Con l'arrivo dei nuovi statuti, tutti gli attuali organi universitari decadranno automaticamente. Il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

22. Pensioni a 70 anni (articolo 25). Con l'entrata in vigore quindi delle nuove norme, i professori ordinari andranno in pensione a 70 anni, mentre gli associati a 68.

23. Premi alle università (articolo 5, comma 3). Bisognerà introdurre un sistema di accredito delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato, utilizzando specifici indicatori definiti dall'Anvur. L'obiettivo è evitare che si creino insegnamenti e strutture non necessarie. L'efficienza dell'ateneo sarà valutata, periodicamente, dall'Anvur. Due gli indicatori principali: qualità della ricerca e della didattica. Ai migliori, arriveranno più soldi dal fondo di finanziamento ordinario. Per chi riporterà voti bassi, invece, la cinghia si ristringe.

24. Politiche di reclutamento (articolo 5, comma 5). Prevista l'attribuzione di una quota non superiore al 10% del fondo di finanziamento ordinario correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, elaborati dall'Anvur.