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Le norme della riforma Gelmini in trentasei voci in ordine alfabetico
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25. Principi ispiratori della riforma (articolo 1). Si chiarisce che gli atenei sono, prima di tutto, sedi di libera formazione e strumento per la circolazione del sapere. Nel loro operare poi sono tenuti a rispettare i principi di autonomia e di responsabilità (finanziaria, scientifica, didattica), anche sperimentando, in accordo con il MIUR, nuovi modelli organizzativi e funzionali e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica. Disco verde anche ad accordi su base interregionale tra atenei. Il diritto allo studio per tutti e il merito vanno promossi e valorizzati. Finisce l'era dei finanziamenti a "pioggia": le università saranno valutate e le risorse pubbliche assegnate in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti.

26. Progetti di ricerca (articolo 20). La norma dispone la sperimentazione triennale della tecnica di valutazione fra pari per la selezione dei progetti di ricerca finanziati a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (First). La valutazione deve essere svolta da comitati composti per almeno un terzo da studiosi operanti all'estero (mentre nel testo precedentemente approvato dal Senato si parlava di professionisti e non di studiosi). 27. Qualità del sistema universitario (articolo 13). Si fa riferimento alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche. E si prevede che gli incrementi premianti siano disposti annualmente con decreto di viale Trastevere, in misura compresa fra lo 0,5% e il 2% del fondo di funzionamento.

28. Ricercatori a tempo determinato (articolo 24). Per i ricercatrori sono previsti contratti a tempo determinato, di tipo "tenure track". Di due tipi. Contratti di durata triennale, prorogabili per due anni per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità e criteri definiti con decreto del ministero dell'Istruzione (per la cui emanazione non è previsto un termine). I contratti possono essere stipulati con lo stesso soggetto anche in sedi diverse. La seconda tipologia, sono contratti triennali non rinnovabili riservati ai candidati che abbiano usufruito già dei contratti del primo tipo, oppure abbiano usufruito di assegni di ricerca per tre anni (anche non consecutivi) o di borse post-dottorato, oppure di contratti o borse presso atenei stranieri. Questo secondo tipo di contratto è stipulato esclusivamente con il regime del tempo pieno, mentre i contratti del primo tipo possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito, con un impegno annuo complessivo pari a 350 ore per il tempo pieno e a 200 ore per il tempo definito. Si prevede poi che nel terzo anno di questa tipologia di contratto l'università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuti il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, dando pubblicità alla procedura sul proprio sito. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti in campo internazionale individuati con un apposito regolamento di ateneo. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato. In ogni caso, la durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto, titolare degli assegni di ricerca e dei contratti a tempo determinato, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici non può essere superiore a 12 anni, escludendo i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute. I contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli: il loro espletamento, però, costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

29. Riconoscimento crediti (articolo 14). Scende da 60 a 12 il numero massimo dei crediti formativi. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite "collettivamente". Sono previste deroghe in relazione a particolari esigenze degli istituti di formazione della pubblica amministrazione, sentiti i ministeri competenti. Le università possono riconoscere crediti formativi agli studenti che hanno conseguito medaglie olimpiche e nazionali.

30. Rientro cervelli (articolo 29, comma 20). Si prevede che il servizio prestato in Italia da parte di studiosi impegnati all'estero richiamati nell'ambito dei cosiddetti piani di rientro dei cervelli, sia riconosciuto per 2/3 ai fini della carriera e per intero, a domanda e con onere a carico del richiedente, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Il comma riporta anche le modalità di copertura dell'onere, valutato in 340mila euro annui a decorrere dal 2011.

31. Riordino contabilità atenei (articolo 5, comma 4). In arrivo un nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale, che renda più chiari i bilanci. Dovrà essere realizzato in accordo con il MEF e con la Crui. Si dovrà, poi, adottare un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo. Le spese per l'indebitamento e quelle per il personale di ruolo e a tempo determinato dovranno avere un tetto massimo. Spazio, anche, a un costo standard unitario di formazione per studente in corso. Giro di vite, poi, in caso di dissesto finanziario. In caso di declaratoria di dissesto, bisognerà predisporre entro 180 giorni un piano di rientro che dovrà essere approvato da Via XX settembre e da attuare al massimo entro 5 anni. Se non si fa o non è approvato, scatta il commissariamento. Si prevede, comunque, un fondo di rotazione a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei.

32. Scatti di stipendio (articoli 8 e 29, comma 19). Passano da biennali a triennali gli scatti di stipendio. È cancellato il periodo di straordinario, per i docenti di prima fascia, della conferma (per quelli di seconda fascia) e sono eliminate le procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale. Prevista la possibilità per i docenti nominati secondo il regime previgente di optare per il nuovo regime. Per gli scatti meritocratici, dovranno essere stanziati 18 milioni per il 2011, 50, ciascuno, per il 2012 e 2013.