Home 2011 26 Febbraio Redazione degli statuti secondo la legge
Redazione degli statuti secondo la legge PDF Stampa E-mail
Le modifiche statutarie sono predisposte “da apposito organo istituito con decreto rettorale, composto di quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione”. A fronte della pur chiara norma della L. 240/10, si è sviluppato nel senato accademico dell'Università dell'Aquila un dibattito sulle modalità di scelta dei membri di tale commissione. A chi, in ragione della “funzione costituente” cui sarebbe chiamata la commissione, sosteneva l'opportunità (se non la necessità) d’indizione di elezioni, si è replicato che: 1) è erronea la premessa iniziale secondo cui tale commissione svolgerebbe una “funzione costituente”: la commissione svolge solo funzione istruttoria di predisposizione per il SA e per il CDA delle modifiche statutarie imposte dalla legge di riforma; 2) la commissione non gode di assoluta discrezionalità nella scrittura delle modifiche statutarie giacché trova, proprio nella legge di riforma, direttive e criteri molto stringenti (dal numero minimo di docenti per la costituzione di un dipartimento, alla composizione e alle funzioni di consiglio di amministrazione e senato, ecc.); 3) la disposizione legislativa in questione non parla per niente di “elezione” dei membri (che invece sono “designati” dal SA e dal CDA) e l'eventualità (non prevista, ma neppure esclusa dalla disposizione in oggetto) di un’elezione di tali membri avrebbe introdotto un elemento disfunzionale in ragione proprio della funzione istruttoria assegnata alla commissione. Le modifiche statutarie proposte dalla commissione dovranno, infatti, essere oggetto di deliberazione del CDA e del SA; una legittimazione di tipo elettorale di tale commissione finirebbe per contrapporre quest'ultima ai due organi competenti (SA e CDA) in caso di emendamenti che questi volessero introdurre. L'investitura elettorale di un organo istruttorio si pone, infatti, in netto contrasto con la funzione (istruttoria appunto) al medesimo assegnata, giacché pone le premesse di una contrapposizione irriducibile di legittimazione fra lo stesso e l'organo decidente che in un secondo momento è chiamato ad adottare la relativa decisione.
(Nota ufficiale dei docenti dell’Aquila 27-01-2011)