Home 2011 8 Maggio Credito d’imposta per la ricerca scientifica
Credito d’imposta per la ricerca scientifica PDF Stampa E-mail

Il decreto legge recante «Prime disposizioni urgenti per l'economia» è stato esaminato il 5 maggio dal Consiglio dei Ministri. Il testo potrebbe subire modifiche in sede di coordinamento. Segue il testo dell’art. 1 (Credito di imposta per la ricerca scientifica):

1. È istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in università ovvero enti pubblici di ricerca. Università ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture eccetera con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze.

2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l'importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Resta fermo che l'importo degli investimenti in progetti di ricerca di cui al comma i è integralmente deducibile dall'imponibile delle imprese.

3. Operativamente:

a) per università ed enti pubblici di ricerca si intendono:

O le università, statali e non statali, e gli istituti universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;

2) gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonché l’ASI, l’agenzia spaziale italiana;

3) gli organismi di ricerca così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca,

sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01, lettera d), del paragrafo 2.2;

b) il credito di imposta:

i) spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012;

2) compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento se lo stesso è commissionato ai soggetti di cui alla lettera a);

3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive;

4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

5) è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), O, g), h-ter) e h-quater) del medesimo articolo;

6) non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono adottate con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate. Le disposizioni del presente articolo assorbono il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell'articolo i della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che è conseguentemente soppresso.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.196, il ministro dell'Economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il ministro dell'Economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scosta-mento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 3o aprile 1985, n.163, e le risorse destinate alla manutenzione e alla conservazione dei beni culturali. Il ministro dell'Economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.