Home 2012 30 Gennaio RIFORMA. IN G.U. IL REGOLAMENTO DELL’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE. ENTRA IN VIGORE il 31-01-12
RIFORMA. IN G.U. IL REGOLAMENTO DELL’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE. ENTRA IN VIGORE il 31-01-12 PDF Stampa E-mail

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2012 il “Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240″ (12G0004). Entrerà in vigore il 31 gennaio 2012.

Il testo integrale del regolamento: http://www.altalex.com/index.php?idnot=16881.

Di seguito si riportano gli articoli 4 e 6 del Regolamento.

Art. 4 Criteri di valutazione

1. Il Ministro, con proprio decreto, sentiti il CUN, l'ANVUR e il CEPR, definisce criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, tenendo presente la specificità delle aree, ai fini della valutazione dei candidati di cui all'articolo 8, comma 4. Con lo stesso decreto può essere previsto un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare. In ogni caso tale numero non può essere inferiore a dodici.

Art. 6. Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia

1. Per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, comma 1, con decreto adottato ogni due anni dal competente Direttore generale del Ministero, nel mese di maggio, è avviato il procedimento preordinato alla formazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di una commissione nazionale per ciascun settore concorsuale, composta di cinque membri.

2. Con successivo decreto, il Direttore generale del Ministero costituisce un'apposita lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento, che hanno presentato domanda per esservi inclusi. Quattro dei membri della commissione sono individuati mediante sorteggio all'interno della lista medesima.

3. Gli aspiranti commissari, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1, presentano esclusivamente tramite procedura telematica, validata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, la domanda al Ministero, attestando il possesso della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge e allegando il curriculum e la documentazione concernente la complessiva attività scientifica svolta, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. Possono candidarsi all'inserimento nella lista i professori ordinari di università italiane.

4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica, coerenti con quelli richiesti, ai sensi del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, ai candidati all'abilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il quale è stata presentata domanda.

5. L'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari è effettuato dall'ANVUR per ciascuna area disciplinare, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Il Ministero rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.