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18 Marzo
NORME RIGUARDANTI L’UNIVERSITÀ NEL DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZIONE E SVILUPPO PDF Stampa E-mail

Nel Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo"), pubblicato nella G.U. n. 33/2012 del 9-2-2012 - Supplemento Ordinario n. 27, sono contenute disposizioni e integrazioni dedicate al mondo universitario (artt. 49, 54, 55). Alcune norme riguardano le procedure amministrative relative alle carriere studentesche e a un migliore orientamento universitario: saranno effettuate esclusivamente per via telematica le procedure di iscrizione e, dall’a.a. 2013-14, anche la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami di profitto e laurea; sarà istituito un "Portale unico delle università", curato dal MIUR e consultabile almeno in italiano e in inglese, che fornirà ogni dato utile per una scelta studentesca più ponderata.
Il Decreto introduce diverse modifiche alla Legge 240/2010, relative tra l'altro:
- alla possibilità che il MIUR indichi due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non solo tra i suoi dirigenti e funzionari, ma anche tra professionisti esterni;
- al mantenimento delle funzioni didattiche per i ricercatori universitari, compatibilmente con la programmazione definita dai competenti organi accademici, mentre non avranno più compiti di tutorato e di didattica integrativa;
- all'utilizzo di fondi del piano straordinario associati anche per procedere a chiamate dall'estero;
- all'estensione della possibilità di svolgere ricerca negli Atenei anche a figure non di ruolo.
Secondo il Decreto, inoltre:
- le università telematiche non potranno più attingere ai contributi riservati alle università non statali legalmente riconosciute, salvo che non rientrino già in tale tipologia;
- è abolito lo scambio contestuale di docenti di pari qualifica tra due sedi universitarie consenzienti;
- sono estese anche ad atenei ed enti pubblici economici le norme di condivisione del personale docente, finora contemplate solo tra 2 atenei.
L'art. 24 bis, in particolare, introduce la nuova figura dei Tecnologi a tempo determinato, che potranno essere assunti nelle facoltà con contratto di 18 mesi (prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori 3 anni, per una durata complessiva non superiore a 5 anni nella medesima università) per lavorare ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea e da altri enti pubblici e privati. I candidati, in possesso del titolo di laurea ed eventualmente di particolari qualifiche professionali relative alla tipologia delle attività previste, saranno scelti con procedure pubbliche di selezione, disciplinate dagli atenei, con obbligo di pubblicità dei bandi in italiano e in inglese sui siti delle università, del MIUR e dell'Unione Europea. Il relativo trattamento economico graverà in ogni sede sui fondi relativi ai progetti di ricerca, e i contratti non daranno diritto all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle università.
(Fonte: L. Moscarelli, rivistauniversitas febbraio 2012)

 
ABILITAZIONE SCIENTIFICA. PARERE POSITIVO DEL CONSIGLIO DI STATO PDF Stampa E-mail
E’ stato pubblicato a fine febbraio il parere del Consiglio di Stato sul regolamento sui criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei commissari. Il regolamento attua quanto disposto dall’articolo 16, comma 3, lettere a), b), c) della legge 240/2010. Il parere del Consiglio è positivo, fatte salve una serie osservazioni di natura testuale e giuridica. Quelle più rilevanti sono relative alla necessità di puntualizzare nei contenuti e nelle modalità di accertamento il riferimento al principio di “notorietà internazionale” nonché la relazione tra questo principio e i settori concorsuali; alla necessità di indicare con chiarezza i “criteri aggiuntivi” di valutazione dei candidati in relazione ai settori concorsuali; di individuare una tecnica di redazione dei criteri e dei parametri di valutazione dei candidati alle funzioni di professore ordinario e di professore associato che renda più chiari gli elementi comuni e quelli di differenziazione; di offrire una più definizione più chiara della formula “indice h di Hirsch normalizzato per l’età accademica”. Il Ministero deve ora raccogliere il parere positivo della corte dei conti al decreto che potrà quindi essere pubblicato in Gazzetta. Il percorso di avvio delle procedure, a partire dall’emanazione dei bandi, appare comunque ancora molto lungo e tortuoso. Il parere favorevole da parte del Consiglio di Stato tuttavia è un passaggio importante.
(Fonte: www.flcgil.it 02-03-2012)
 
ABILITAZIONE SCIENTIFICA. LA «NORMALIZZAZIONE DELL'H-INDEX PER ETA’ ACCADEMICA» PDF Stampa E-mail
Il Consiglio di Stato ha approvato il regolamento ministeriale per l'Abilitazione scientifica nazionale alla I e II fascia dei professori universitari. Tuttavia ha chiesto al Ministro di precisare o modificare alcuni punti del regolamento, tra i quali la «normalizzazione dell'H-index per età accademica». Per «H-index» s’intende la valutazione numerica della produzione scientifica di un ricercatore o di un docente, fondata sull'"impact factor" delle riviste scientifiche che hanno pubblicato i lavori del ricercatore o docente e sulle citazioni che i lavori hanno ottenuto sulle riviste scientifiche internazionali. Il criterio aggiunto "per età accademica" è, a mio avviso, un meccanismo perverso. Se uno più anziano ha un H-index = 20 e uno più giovane ha un H-index =10, non è giusto che un meccanismo li equipari, abbassando il più anziano ed elevando il più giovane.
(Fonte: V. D’Andrea, La Repubblica 08-03-2012)
 
ABILITAZIONE SCIENTIFICA. LENTO PROCEDERE PDF Stampa E-mail
La legge di riforma universitaria 240/10 prevede di adottare il regolamento per le abilitazioni scientifiche «entro tre mesi dall'entrata in vigore» (gennaio 2011) della medesima, un'«inderogabile» cadenza annuale dei bandi d'indizione e ogni due anni, nel mese di maggio l'avvio delle procedure per la formazione delle commissioni. Invece non siamo ancora a metà del guado. Infatti, nonostante il recente parere positivo del Consiglio di stato al decreto sui criteri di valutazione per commissari e aspiranti professori, a rallentare la procedura ci pensano diversi elementi ereditati proprio dalla legge 240/10. Innanzitutto l'attesa della norma che dovrà stabilire gli indicatori della produttività scientifica dei candidati per ogni area, giacché il piano di attuazione della riforma oltre ad essere ramificato in tre parti, chiamate rispettivamente a fissare la nuova architettura dei settori concorsuali (dm n. 336/11) le procedure per l'abilitazione nazionale (dpr 14/9/11) e i criteri di valutazione dei candidati e dei commissari, prevede quest’ulteriore passaggio (ancora inattuato) da parte dell'ANVUR. A questo si aggiunge l'ultimo provvedimento, «Schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei» il cui termine per l'esame nelle commissioni parlamentari è fissato al prossimo 27 marzo e che, sulla base delle tabelle contenute, dimezza le possibilità di utilizzare le risorse lasciate da chi cessa di essere in servizio, riducendo, di fatto, le possibilità di reclutamento. A pesare, poi, su questo quadro c'è la farraginosità delle stesse procedure di abilitazione anche solo, ad esempio, per creare le commissioni chiamate a giudicare gli aspiranti prof oppure per emettere i bandi. Basti pensare che secondo la riforma universitaria la prima tornata per creare i futuri idonei sarebbe dovuta essere avviata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto sull'abilitazione (222) e, invece, entro novanta per il conseguimento dell'abilitazione. C'è poi da predisporre il bando per la presentazione delle domande di partecipazione che dovrà essere adottato, con decreto direttoriale. Le commissioni, poi, «sono tenute a concludere i propri lavori entro cinque mesi dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale».
(Fonte: B. Pacelli, ItaliaOggi 06-03-2012)
 
RECLUTAMENTO. CHIAMATE DIRETTE IN AUMENTO. UN RECLUTAMENTO ALTERNATIVO ALL’ABILITAZIONE SCIENTIFICA PDF Stampa E-mail

Il meccanismo della “chiamata diretta” si complica, e inizia a porre problemi dalla sua modifica nel 2009 (con il d.l. 10-11-2008, convertito con modifiche dalla legge 9-01-2009, n.1, proprio il decreto per “la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario”) e quindi, soprattutto, in seguito ai ritocchi operati dalla legge 240/10 (art. 29, comma 7). Ne discende un “congegno” complicato e confuso, del quale appaiono ora chiari effetti e potenzialità, come dimostra il fatto (lamentato dal CUN in una recente mozione del gennaio 2012) “che gli Atenei stanno inoltrando ai competenti uffici del Ministero un ampio e crescente numero di proposte di chiamata diretta (a oggi ne sono pervenute più di 80), stimolati in questo anche dalle regole finanziarie incluse nella gestione del Fondo di Finanziamento Ordinario, e che tale numero evidenzia come l’istituto della chiamata diretta stia assumendo un peso di rilievo nelle procedure di reclutamento, sino a configurarsi come un secondo canale, caratterizzato però da relativa indeterminatezza di procedure”.
Alla luce dei diversi interventi di modifica, la chiamata diretta risulta prevista in due ipotesi solo a prima vista assimilabili: a) la chiamata come professori ordinari di studiosi “di chiara fama”; b) la chiamata, come professori ordinari, associati o ricercatori di soggetti che abbiano variamente svolto attività all’estero o siano stati coinvolti in progetti, comunitari e non, “di grande rilevanza”. Da notare, in particolare, che la legge 240 nell’assoggettare le due (distinte) ipotesi alla medesima procedura, ha non solo esteso il campo di applicazione dell’istituto delle chiamate dirette, ma ridotto lo spazio di manovra del CUN nella seconda ipotesi, poiché “attribuisce al CUN il solo potere di nomina di una commissione composta di tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare interessato”.
Il primo problema è che le categorie (diverse da quelle dei “professori di chiara fama” cui è astrattamente applicabile una normativa inizialmente sorta per favorire in primis il “rientro dei cervelli”) risultano ampie, vaghe, quasi indeterminate: infatti, ai sensi della legge, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di tre sub-categorie di studiosi: [a] studiosi “stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere”; [b] studiosi “che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata”; [c] studiosi “che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del MIUR, sentiti l’ANVUR e il CUN, finanziati dall’Unione europea o dal MIUR”. Un’ipotesi, questa, introdotta dalla legge 240/10 e specificata da un DM dell’1 luglio 2011, che identifica appunto i programmi la partecipazione ai quali legittima il ricorso all’istituto della chiamata diretta. Un’ipotesi rilevante: nell’indeterminatezza della norma, è, di fatto, al citato DM che è affidato il compito di circoscrivere, e specificare, il campo di applicazione di questa forma atipica di “rientro” di cervelli potenzialmente mai usciti dal territorio nazionale, altrimenti valida sia per reclutare sia per “promuovere” professori e ricercatori coinvolti in progetti di “alta qualificazione” (FIRB Ideas e Futuro in ricerca ma soprattutto alcuni progetti comunitari).
Quanto ai dubbi, il CUN ne evidenzia almeno sei, dalla fattispecie in cui il programma di ricerca indicato non è chiaramente riconducibile, per arrivare a quella per cui “la chiamata si configura come progressione di carriera di personale docente che è già nei ruoli dell’Università configurando in tal modo un canale alternativo all’abilitazione nazionale di recente introduzione”.
A chi compete l’istruttoria, ossia valutare se ci si trovi in presenza dei presupposti previsti dalla normativa per l’applicazione dell’istituto della chiamata diretta: al MIUR, al CUN o alle sole commissioni? Il soggetto meglio deputato a operare questo vaglio di “valutabilità” della proposta appare il CUN, a garanzia di uniformità di interpretazione e al fine di assicurare standard minimi, ma la questione al momento (e in assenza una migliore regolamentazione di queste procedure) appare rimessa essenzialmente alle commissioni, che quindi si trovano a disporre non solo di una discrezionalità straordinariamente ampia se confrontata ai criteri e parametri di valutazione, stringenti, previsti per le procedure ordinarie di abilitazione.
(Fonte: E. Carloni, roars 06-03-2012)

 
RECLUTAMENTO. PEREQUAZIONE DELLE RISORSE PER LE ASSUNZIONI DI PROFESSORI ASSOCIATI A FAVORE DELLE UNIVERSITÀ ESCLUSE DALLA RIPARTIZIONE DEI FONDI PER IL 2011 PDF Stampa E-mail

Il disegno di legge n. 3124 di conversione del decreto legge n. 216/2012 recante “proroga di termini previsti da disposizioni legislative“ (c.d. Milleproroghe) è stato definitivamente varato. Riguarda l’università e in particolare il reclutamento il seguente articolo.
Articolo 14.

2-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e 2013 destinate alla chiamata di professori di seconda fascia sono ripartite nei rispettivi esercizi tra tutte le università statali e le istituzioni a ordinamento speciale. A tal fine la distanza dal limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono presi in considerazione esclusivamente per graduare le rispettive assegnazioni senza che ciò comporti l'esclusione di alcuna università nell'utilizzo delle risorse ai fini della chiamata di professori di seconda fascia, perequando in particolare le assegnazioni alle università escluse dalla ripartizione del 2011.

 
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