Home 2012 12 Aprile FINANZIAMENTI. FFO 2012. PARERE DEL CUN
FINANZIAMENTI. FFO 2012. PARERE DEL CUN PDF Stampa E-mail

Il CUN (Adunanza del 20-03-12):

- valuta ragionevole il contenimento dell’ampiezza del differenziale per ateneo rispetto al livello del FFO 2011 fra il medesimo ammontare del 2011 e la diminuzione massima del 3.9% (che si somma alla soglia di -5.75% del 2011 e di  - 5.5% del 2010); sono soglie utili alla non divaricazione del sistema nel suo complesso e che accompagnano gli atenei nei cambiamenti dei processi organizzativi.

Inoltre il CUN considera che:

- è di rilievo il calcolo della quota base al lordo del turnover, dettaglio che ha il pregio di non duplicare l’effetto problematico che un alto turnover ha sulla programmazione strategica di un ateneo; osservando che lo stesso CUN aveva suggerito di provare a pesare la distribuzione fra gli atenei delle “restituzioni al MEF” con la domanda formativa triennale, riconosce che la soluzione adottata si muove indirettamente sulla stessa logica;

- ferma restando l’utilità della stabilità dei criteri di cui all’allegato 1 su base almeno triennale, vanno attivati i processi che mettono gli atenei nella condizione di competere su queste cifre dando ciclicità meno incerta ai processi della didattica e della ricerca; solo in questo modo i risultati finali della distribuzione possono incorporare i comportamenti effettivi degli atenei; - gli indicatori A1 e A2 sono ispirati all’obiettivo dell’efficienza, mentre quelli relativi all’efficacia, come l’A3, sono ancora una volta rinviati; meglio sarebbe stato utilizzare parametri relativi allo sviluppo di stage e tirocini e all’utilizzazione di periodi di studio all’estero con Erasmus; - gli indicatori B1, B2 e B4 rilevano più propriamente la capacità di ottenere finanziamenti e solo in parte sono espressione e misura della qualità della ricerca scientifica; - gli incentivi previsti nello Schema - come ad es. i 5 milioni di euro agli atenei che attivano Federazioni fra loro e/o con altri enti, 1 milione di euro al piano lauree scientifiche, i 500mila euro agli atenei che adottano la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico ecc. - sono coerenti con la Legge 240/2010,  ma andrebbero specificati opportuni indicatori che quantifichino l’effettiva applicazione di tali misure; - anche se apparentemente macchinosa, la procedura per indurre un autocontrollo (specie oltre la soglia di 1,5 mil di euro), da parte degli atenei, nell’applicazione delle regole sulle chiamate dirette sembra migliore della soluzione adottata nel 2011 in cui si attivava una commissione senza indicare le modalità del suo funzionamento e i criteri a cui doveva attenersi; peraltro il meccanismo ancorché apprezzabile non risulta chiaro sul piano operativo; - la previsione dell’importo di 50 mil (art. 12, c2) per la valutazione del complessivo impegno didattico di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori andrebbe raccordata a procedure e meccanismi per la reale distribuzione di tali importi ai docenti; in assenza della distribuzione in loco gli importi vanno recuperati al FFO dell’anno successivo; - sarebbe stato opportuno inserire nell’FFO i dettagli del piano straordinario con una migliore identificazione dei soggetti ai quali è destinato, limitandolo a coloro che sono in possesso di idoneità/abilitazioni per la II fascia; a questo scopo, propone di correggere l’attuale, generico, rinvio delle “cosiddette chiamate” ex art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto disposizione che include nel proprio ambito di operatività anche altre fattispecie, compresa quella di coloro che sono già in servizio presso gli atenei, ovvero le procedure di mobilità alle quali non dovrebbe applicarsi questo finanziamento straordinario; - lo stanziamento di 10,550 milioni per incentivazione di fusioni/accorpamenti di Consorzi dovrebbe privilegiare il consolidamento delle funzioni e la qualificazione dei servizi forniti al sistema universitario rispetto alla semplice riduzione delle strutture.  Il CUN invece esprime parere negativo su:

- l’assenza di qualsiasi intervento a favore della  mobilità dei professori e, specialmente, dei ricercatori in questa fase di transizione del sistema universitario; - l’utilizzo del FFO per provvedimenti a favore del Fondo per il merito (art. 8b) e dell’ANVUR (art. 11), questi dovrebbero attingere a fonti finanziarie autonome e ad hoc; - l’assenza dell’indicazione delle attività alle quali si riferiscono gli accordi di programma rendicontati con l’FFO 2011;

- l’assenza di un tavolo tecnico di lavoro congiunto con CRUI e altri attori del sistema al fine della predisposizione del presente Schema. Infine, il CUN:

- raccomanda nuovamente la distribuzione del FFO, possibilmente stabile, su base triennale;  - richiama l’urgenza di attivare momenti di approfondimento sui metodi di calcolo del costo standard per studente; - e, sul piano più tecnico, suggerisce di sostituire nell’art. 2, comma 3, il testo “dall’art. 5 del D.M. del 3 novembre 2011, n. 439” col testo “dell’art. 7, comma 5, della Legge 30 dicembre.
(Fonte: CUN http://www.cun.it/media/115736/ps_2012_03_20.pdf 20-03-12)