Home 2012 29 Maggio L'UNIVERSITÀ NON PUÒ ESSERE AFFIDATARIA DI INCARICHI DA ALTRE P.A.
L'UNIVERSITÀ NON PUÒ ESSERE AFFIDATARIA DI INCARICHI DA ALTRE P.A. PDF Stampa E-mail

Le università non possono essere affidatarie dirette d’incarichi da altre amministrazioni per servizi di ingegneria e consulenza; gli accordi previsti dalla legge 241/90 non possono essere utilizzati per eludere l'obbligo di affidare a terzi con gara servizi di consulenza; se, infatti, l'accordo non ha a oggetto lo svolgimento di un’attività comune alle amministrazioni e prevede un compenso, si tratta di un contratto di appalto soggetto a gara e i professionisti e le società devono potere competere per l'acquisizione del contratto. Sono queste le conclusioni che l'Avvocato generale Verica Trstenjak ha proposto alla Corte di giustizia per la decisione della causa C 159/11 che vede come parti in causa da un lato l'Azienda sanitaria locale di Lecce e dall'altro lato l'Oice, l'Ordine degli ingegneri della Provincia di Lecce e il Consiglio nazionale degli ingegneri. In sostanza l'Avvocato generale, riconoscendo all'Università la qualità di operatore economico, sulla base della sentenza C-305/08 del 23 dicembre 2009, afferma indirettamente che in tale qualità non avrebbe potuto sottoscrivere un accordo ma poteva semmai partecipare a una gara, con gli altri operatori, per l'aggiudicazione dell'appalto.
(Fonte: A. Mascolini, ItaliaOggi 24-05-2012)