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16 Luglio
ABILITAZIONI SCIENTIFICHE. INCOSTITUZIONALE VALUTARE SECONDO CRITERI APPENA INTRODOTTI LE PUBBLICAZIONI PREGRESSE PDF Stampa E-mail

Il MIUR (Ministero Istruzione, Università e Ricerca) ha recentemente emanato il regolamento per le prossime abilitazioni nazionali ai ruoli di professore associato e ordinario. Una delle novità è che un professore non potrà far parte di una commissione se la sua produzione scientifica è inferiore alla mediana degli ordinari nel settore scientifico in questione. L'ANVUR (Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca) farà una graduatoria dei professori ordinari sulla base di alcuni criteri, chiaramente indicati nel regolamento e facilmente controllabili da chiunque (e diversi a seconda delle discipline). Solo i professori che si trovano nella metà superiore di tale graduatoria (sopra la mediana, cioè) potranno fare domanda di diventare commissari e la commissione sarà sorteggiata fra loro. Stesso criterio vale per i candidati: non puoi diventare professore ordinario se hai meno pubblicazioni della mediana degli ordinari negli ultimi dieci anni o professore associato se hai meno pubblicazioni della mediana degli associati. Poi le commissioni potranno giudicare ciascun candidato e dichiararlo idoneo. L'idoneità è condizione indispensabile per accedere ai concorsi che le università bandiranno per assumere i nuovi professori.
Sembra tutto ragionevole, no? (Si, lo sappiamo, per molti la risposta è no, ma noi pensiamo che sia si). Non sembra desiderabile che professori di provata scarsa qualità possano decidere chi diventerà professore, né che lo diventino candidati essi stessi di scarsa qualità. Però c'è un però: essere scarsi è un diritto acquisito! Eccolo detto nientepopodimeno che da Sua Eccellenza Chiarissimo Professore Presidente Emerito della Corte Costituzionale Valerio Onida in una lettera ai presidenti delle società scientifiche di Area 12. “Come può una classificazione essere fatta adesso ed estendersi ai dieci anni precedenti?” dice Onida a IlSussidiario.net. E dove sta l’incostituzionalità, professore? Precisamente in questa retroattività, perché si lede il principio di tutela dell’affidamento. Il cittadino deve potersi fidare dello stato di diritto e nutre una legittima aspettativa a che le regole non vengano cambiate arbitrariamente. Possono gli studiosi aver operato e scritto sulla base di una normativa e di conseguenza di una classificazione delle riviste scientifiche non esistente? A quanto pare, si vuole questo. Si dice loro: “Non lo sapevate, ma i vostri passati lavori appartengono a riviste A, B o C”. Valutare non si deve? Certamente si deve valutare. È giusto arrivare ad una classificazione di merito scientifico del lavoro dei docenti, ma non cambiando le carte in tavola, a posteriori. Si sarebbe dovuto dire: vi avvertiamo che dal tale momento in poi le vostre pubblicazioni saranno considerate di classe A o B o come le si voglia chiamare. In tal caso uno sa come regolarsi. Ma non si possono valutare secondo criteri appena introdotti le pubblicazioni pregresse. Questa è l’incostituzionalità grave che abbiamo rilevato. Grave perché lede il principio di uguaglianza? Di uguaglianza, ragionevolezza e affidamento. La Corte costituzionale è particolarmente severa nel controllare le scelte del legislatore quando operano retroattivamente. Consideriamo poi che non abbiamo a che fare con una legge, ma con un comune decreto ministeriale. Che cosa chiedete al ministro Profumo? Auspichiamo che si giunga alla soppressione di quel punto dell’allegato B al Regolamento contenente la retroattività (nota di PSM: quello che valuta le pubblicazioni scientifiche classificandole in tre fasce, A, B e C, estendendo la classificazione del lavoro scientifico dei candidati ai 10 anni che precedono il Regolamento). Non abbiamo alcuna intenzione di bloccare le abilitazioni nazionali, che anzi prima vengono fatte, meglio è.
(Fonti: F. Drago e G. Zanella, noisefromamerika.org 26-06-2012; ilsussidiario.net 03-07-2012)

 
ABILITAZIONI SCIENTIFICHE. L’UMI PER UNA RIDEFINIZIONE DEGLI AUTOMATISMI BIBLIOMETRICI IN TUTTE LE FASI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PDF Stampa E-mail

La Commissione Scientifica dell’Unione Matematica Italiana (UMI) segnala che nella prossima riunione del Consiglio della Società Matematica Europea (EMS), che si terrà a Kraków (Polonia) dal 30 giugno all’1 luglio 2012, verrà presentato ufficialmente un Code of Practice (codice etico), che stabilisce una serie di standard a cui i matematici europei sono tenuti a conformarsi nella ricerca e nella vita professionale. In particolare, l’articolo dedicato alle Responsabilità degli utilizzatori di dati bibliometrici contiene fra l’altro i seguenti due commi:
1. Pur accettando che la ricerca matematica sia e debba essere valutata dalle autorità competenti, e specialmente  da quelle che finanziano la ricerca matematica, il Comitato rileva un grave pericolo nell’uso abituale di misure bibliometriche e collegate per valutare la presunta qualità della ricerca matematica e il rendimento di individui o di piccoli gruppi di persone.
2. E’ irresponsabile che istituzioni o commissioni che valutano individui per un’eventuale promozione o l’assegnazione di fondi o di un premio basino le loro decisioni su responsi automatici a dati bibliometrici.
E' chiaro dunque il conflitto fra il dettato legislativo del DPR 76/2012 e il codice etico che la comunità matematica europea opportunamente va ad assumere. Al fine di superare una tale antinomia, nel pieno rispetto sia delle leggi della Repubblica Italiana sia della coscienza professionale dei matematici italiani, la CS dell’UMI invita le commissioni dei settori concorsuali riconducibili al macrosettore della matematica ad applicare la procedura contemplata dall’Art. 6, comma 5 dello stesso DPR 76/2012:
Qualora la commissione intenda discostarsi dai suddetti principi  [tra cui appunto l'uso automatico di indicatori bibliometrici per stabilire condizioni che devono essere soddisfatte per l'abilitazione]  è tenuta a darne motivazione preventivamente, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3  [cioè  con atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello dell’università sede della procedura di abilitazione], e nel giudizio finale. L’UMI auspica una profonda revisione dell’articolato del DPR 76/2012, che comprenda una radicale ridefinizione del ruolo e del peso degli automatismi bibliometrici in tutte le fasi delle procedure concorsuali.
(Fonte: umi.dm.unibo.it 26-06-2012)

 
LA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI ECONOMISTI (SIE) SCRIVE ALL’ANVUR SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE RIVISTE ECONOMICHE AI FINI DELLA PROCEDURA DI ABILITAZIONE NAZIONALE PDF Stampa E-mail
Nella lettera si afferma che sarebbe stato impossibile fornire un parere nei tempi brevi indicati (entro l’8 luglio) se la SIE non avesse già formulato una sua classificazione di riviste, suddivisa in cinque fasce, disponibile da tempo nel sito www.siecon.org e allegata alla presente. La SIE ritiene che questa lista corrisponda ai criteri indicati nella richiesta di parere per giungere alla formulazione di una lista di riviste suddivisa per fasce, ai fini della Procedura di abilitazione scientifica nazionale.
(Fonte: A. Roncaglia, http://www.siecon.org/ 06-07-2012)
 
ABILITAZIONI SCIENTIFICHE. RICLASSIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DELLE PUBBLICAZIONI. PROROGA POPOLAMENTO SITO DOCENTE PDF Stampa E-mail
Ai sensi del decreto abilitazione, sono considerati nel calcolo degli indicatori solo alcune tipologie di pubblicazioni, come precisato all’art. 10 della Delibera ANVUR n. 50/2012. Nelle news del  29/06/2012 l’ANVUR ha chiesto ai docenti di verificare la correttezza della classificazione rispetto alla tassonomia introdotta sul sito docente a novembre 2011 e di provvedere se necessario ad una riclassificazione. Allo scopo di consentire tale riclassificazione a tutti i docenti la scadenza inizialmente fissata al giorno 8 luglio è prorogata fino al 15 luglio 2012. La proroga si rende necessaria tenuto conto delle difficoltà incontrate dai docenti di alcuni atenei i cui sistemi informativi non prevedono l’accesso diretto al sito docente. Si ricorda che la riclassificazione è particolarmente importante per la categoria “Articoli su rivista”, relativamente alle pubblicazioni degli ultimi 10 anni dei docenti appartenenti ai settori non bibliometrici. Nell’occasione si chiarisce ancora che i contributi registrati nella categoria “Contributo in atti di convegno” saranno considerati ai fini del calcolo degli indicatori, a condizione che il relativo volume abbia ISBN, senza bisogno di riclassificazioni.
(Fonte: ANVUR 05-07-2012)
 
ABILITAZIONI SCIENTIFICHE. PROPOSTA DI UN TETTO AL NUMERO DI ABILITAZIONI PDF Stampa E-mail

È partita la macchina ministeriale per il conferimento dell’abilitazione a professore universitario. Il MIUR ha, infatti, pubblicato sul sito il bando (decreto direttoriale n. 181 del 27-06-12) per la formazione delle commissioni nazionali che avranno il compito di attestare la qualificazione scientifica dei candidati e quindi conferire loro l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia. La scadenza per la presentazione della candidatura a far parte delle commissioni è fissata alle ore 17.00 del 28 agosto 2012. Accedendo a una piattaforma dedicata (http://abilitazione.MIUR.it/) gli aspiranti commissari potranno presentare le proprie domande. Le Commissioni (183, una per settore concorsuale) saranno composte da cinque membri e resteranno in carica due anni. Potranno farne parte i «professori ordinari delle università italiane in possesso di una qualificazione scientifica nel settore concorsuale di appartenenza coerente con quella richiesta ai candidati all'abilitazione scientifica per professore di prima fascia dal DM 76 del 2012». Un membro sarà un docente di un Paese Ocse. Nei 10 giorni dopo la scadenza del termine, la direzione generale dell'Università accerterà il possesso dei requisiti autocertificati. Poi sarà l'ANVUR, entro altri 30 giorni, a formare le liste da cui saranno sorteggiati i componenti delle commissioni. L'ANVUR provvederà a elaborare la lista da cui sarà sorteggiato il membro proveniente da un altro Paese Ocse. Le commissioni saranno nominate entro e non oltre il mese di novembre.
Si tratta di un passaggio importante nella vita delle università italiane, ma molto contestato. Perché estremamente complesso, ma non solo. La proposta di legge che quattro docenti avevano inviato al ministro Profumo prevedeva di intervenire proprio su questo punto, facendolo anzi «con assoluta urgenza», diceva Stefano Semplici, professore di Etica sociale a Tor Vergata. «Oggi non c’è limite al numero delle abilitazioni, per cui sa come finirà? Si abiliteranno tutti e poi siccome ogni università può chiamare chi vuole, in autonomia, di fatto non cambierà nulla». La loro proposta di legge prevedeva, all’articolo 13, di mettere “un tetto al numero delle abilitazioni per ogni procedura, tale che il numero totale degli abilitati per ciascun settore scientifico-disciplinare non superi il 15% del totale dei docenti in servizio nella fascia alla quale la procedura stessa si riferisce» e di prevedere «che i candidati tengano una lezione pubblica, nel Dipartimento chiamante, aperta alla presenza di docenti e studenti».
(Fonti: IlSole24Ore 28-06-2012; S. De Carli, vita.it 29/06/2012)

 
MANCATO RICONOSCIMENTO DELLE ABILITAZIONI STRANIERE PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI DI PROFESSORE UNIVERSITARIO PDF Stampa E-mail
“Ci facciamo sempre riconoscere per la nostra arretratezza, ma il mancato riconoscimento delle abilitazioni straniere per la partecipazione ai concorsi di professore universitario, in Italia, è un vero e proprio autogol. Un modo per dire ai nostri talenti ‘restate fuori’, invece di porre un freno che dovrebbe essere scontato all'emorragia di cervelli di cui soffre il nostro Paese”. Lo dichiara, in una nota, Giulia Rodano, responsabile nazionale Cultura e Istruzione di Italia dei Valori, che continua: “L’anomalia tutta italiana sta nel fatto che, contrariamente alla normativa europea, la legge Gelmini stabilisce che possono partecipare ai concorsi banditi dagli Atenei solo studiosi ‘stabilmente impegnati all'estero’, escludendo quanti hanno la qualifica corrispondente, pur non essendo ancora entrati nel ruolo accademico. C'è una direttiva del Parlamento europeo del 2005, ratificata dall'Italia nel 2007, su cui si sono espressi anche il TAR del Lazio e la Corte di Giustizia delle Comunità Europee: la comparazione deve avvenire tra le qualifiche o abilitazioni professionali e non tra le semplici posizioni accademiche di chi già inserito nell'Università. Questo equivoco spedisce praticamente all'estero in maniera definitiva tutti quegli italiani che hanno intrapreso un percorso di studi e formazione e che magari vorrebbero rientrare in Italia. A loro, in questo modo, non basta, infatti, essere abilitati, ma devono già esercitare il ruolo essere appunto stabilmente impegnati. Chi glielo fa fare allora di tornare in Italia?”
(Fonte 27-06-2012)
 
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