Home 2012 23 Agosto STUDENTI. LA PREPARAZIONE INIZIALE PER L’ACCESSO AI CORSI
STUDENTI. LA PREPARAZIONE INIZIALE PER L’ACCESSO AI CORSI PDF Stampa E-mail

L’articolo 6 del D.M. 270/2004 [nel seguito, indicato semplicemente come “art. 6''] dice, in particolare, che […] I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell’articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non é positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima. L’articolo 6 del D.M. 270/2004 non viene applicato volentieri dagli atenei, per via del timore che potrebbe indurre gli studenti a scegliere corsi di laurea dove non viene applicato. In effetti, l’art. 6 dovrebbe essere implementato da tutti i corsi di laurea di ciascun ateneo, sia perché si tratta di un obbligo di legge, sia perché altrimenti si creerebbero differenze di potenziale tra i diversi corsi di laurea, e il suddetto timore potrebbe rivelarsi giustificato. In alcuni atenei, il Regolamento Didattico di Ateneo recepisce l’art. 6 stabilendo che saranno gli Ordinamenti Didattici dei singoli corsi di studio a stabilire norme per la sua implementazione. A loro volta, in alcuni casi, gli Ordinamenti Didattici dei singoli corsi di studio si limitano a rimandare l’implementazione dell’art. 6 ai Regolamenti Didattici dei singoli corsi di studio, i quali, infine, a loro volta, si dimenticano di implementare l’art. 6. Un modo intelligente di implementare l’art. 6 dovrebbe in primo luogo prevedere, com’e` del resto ovvio, che la verifica delle conoscenze richieste per l’accesso sia adattata, nel suo contenuto, al singolo corso di laurea. Non sarebbe saggio prevedere che la stessa prova iniziale d’accesso venga assegnata a chi si iscrive a lingue e a chi si iscrive a ingegneria.
(Fonte: C. Dell’Aversano 03-08-2012)