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23 Agosto
UNA FORMAZIONE SPECIFICA PER GLI AVVOCATI PDF Stampa E-mail

Guido Alpa, a proposito dell'idea di un nuovo percorso formativo specifico per gli avvocati lanciata dal guardasigilli Paola Severino, ricorda che il biennio specialistico per gli aspiranti avvocati era già stato bocciato quattro anni fa dai presidi e anche il «tre più due» a Giurisprudenza è stato abolito ritenendolo «pernicioso». «Che ragione c'è di tornare su quelle decisioni?». Gli avvocati ritengono che il percorso formativo debba invece prevedere la laurea, seguita dalla «scuola forense, tenuta dagli ordini, e non dalle università», e diplomi di specializzazioni post abilitazione. Una proposta contenuta nel disegno legge fermo alla Camera. Un progetto di riforma è «necessario e prioritario», poiché «l'attuale sistema non è più sostenibile. Abbiamo un quarto di tutti gli avvocati d'Europa; non si possono utilizzare i titoli di specializzazione, che sarebbero una garanzia anche per i clienti, le università non danno una formazione specifica e occorre intervenire sull'accesso alla professione».
(Fonte: M. Di Giacomo, intervista a Guido Alpa, presidente del Consiglio nazionale forense, Corsera 13-08-2012)

 
RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI. PARERE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PDF Stampa E-mail

Il Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C., dopo la bocciatura iniziale del DPR di Riforma delle professioni e dopo il parere n. 3169 con il quale il Consiglio di Stato ha affondato lo schema predisposto dal Ministro della Giustizia Paola Severino, è tornato a parlare di riforma puntando il dito contro lo scarso impegno del Governo nello scrivere norme chiare, praticabili, utilizzabili e in linea con quelle europee, per innovare il sistema mantenendo le garanzie per la comunità. "Se il tirocinio deve innalzare lo standard qualitativo - e competitivo - dei nostri laureati e far sì che possano accedere in tempi ragionevoli al mondo del lavoro, non può essere un percorso ad ostacoli nel corso del quale pagare altri corsi universitari e sottoporsi a continui esami: lo standard europeo è, invece, articolato, in modo semplice e razionale, in cinque anni di università, più uno di tirocinio negli Studi professionali, con un esame finale abilitante. Ed ancora, circa la separazione, negli Ordini, della funzione amministrativa da quella del giudizio deontologico, non si comprende come si possa immaginare un modello più complicato e bizantino di quello di eleggere i Collegi di Disciplina separatamente dai Consigli degli Ordini. Ed ancora, è davvero inimmaginabile che si possa fare pubblicità sul prezzo della prestazione professionale prima ancora che il potenziale cliente descriva i suoi bisogni".
(Fonte: L. Freyrie, lavoripubblici.it 16-07-2012)

 
RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI. SETTIMANA DECISIVA PDF Stampa E-mail

Il Governo approverà infatti in via definitiva il provvedimento destinato a cambiare in profondità l'attività di oltre 2 milioni di professionisti. Dal tirocino alla formazione continua obbligatoria, passando per la polizza contro i danni ai clienti e alla ridefinizione dei meccanismi disciplinari degli Ordini, questo passaggio rappresenta il primo passo per il riordino complessivo, cui seguiranno a breve i tasselli sulle società tra professionisti e sui parametri per il calcolo dei compensi, dopo l'abolizione delle tariffe di riferimento. L'obbligo previsto per tutti i professionisti di dotarsi di copertura per la responsabilità civile professionale scatta dal 13 agosto (sono esclusi solo i medici, per i quali l'obbligo decorrerà dall'agosto 2013).
(Fonet: IlSole24Ore 30-07-2012)

 
STUDENTI. LA VERSIONE DEFINITIVA DELLA SPENDING REVIEW SULLE TASSE UNIVERSITARIE PDF Stampa E-mail

L'Aula della Camera ha dato il via libera al ddl di conversione del decreto legge sulla Spending review che, già approvato al Senato, e' ora legge. Il governo all'interno della Spending review aveva modificato il DPR 306 del 25 del 1997, che disciplinava la contribuzione studentesca e che poneva agli atenei un limite del 20% del rapporto tra FFO (fondo di finanziamento ordinario delle università) e tasse studentesche. Questa legge imponeva alle università di non superare questo limite; negli anni molti atenei avevano sforato il 20% e solo una recente sentenza del Tar di Pavia pareva aver dato ragione agli studenti, che avevano protestato contro questa violazione dei loro diritti e contro questi aumenti ingiustificati delle tasse. Il ministro Profumo, pressato dalla CRUI, che già in passato aveva chiesto di eliminare il limite del 20%, con una mossa a sorpresa aveva inserito nella spending review un comma che aveva l'obiettivo di eliminare questo limite facendo si che esso fosse calcolato solo per gli studenti in corso, eliminando i fuoricorso (oltre il 40% degli studenti italiani) dal computo del 20% e liberalizzando, di fatto, le tasse universitarie. La commissione bilancio del Senato aveva poi modificato il testo, facendo in modo che solo gli aumenti delle tasse per gli studenti fuoricorso fossero esclusi dal computo del 20% e ponendo dei limiti a tali aumenti: gli studenti fuoricorso con un ISEE fino a 90.000 euro avrebbero pagato al massimo il 5% in più di quelli in corso, quelli con un ISEE tra i 90.000 e i 150.000 euro fino al 50% in più, quelli con un ISEE oltre i 150.000 uro addirittura il 100% in più degli studenti in corso. Il ministro Profumo però si è adoperato per rimodificare il testo. Il governo ha, infatti, reintrodotto il comma originale che era stato poi modificato dal parlamento, escludendo completamente i fuoricorso dal computo del 20% e ha introdotto una norma che blocca per i prossimi tre anni gli aumenti delle tasse universitarie per gli studenti al di sotto dei 40.000 euro di ISEE.

Di seguito le ultime modifiche alla spending review.

Il comma 42 è sostituito dal seguente:

42. All’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 1, non vengono computati gli importi della contribuzione studentesca disposti, ai sensi del presente comma e del comma 1-ter, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello. I relativi incrementi possono essere disposti dalle università entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei princıpi di equità, progressività e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare iscritti all’università e della specifica condizione degli studenti lavoratori.

1-ter. In ogni caso, i limiti disposti dal decreto di cui al comma 1-bis non possono superare: a) il 25 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia inferiore alla soglia di euro 90.000, come individuata dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) il 50 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia compreso tra la soglia di euro 90.000 e la soglia di euro 150.000, come individuata dall’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011; c) il 100 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia superiore alla soglia di euro 150.000, come individuata dall’articolo 2, comma 1, del citato decreto legge n. 138 del 2011.

1-quater. Gli incrementi della contribuzione studentesca disposti ai sensi del comma 1-ter sono destinati in misura non inferiore al 50 per cento del totale ad integrazione delle risorse disponibili per le borse di studio di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e per la parte residua ad altri interventi di sostegno al diritto allo studio, con particolare riferimento a servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e tutorato, attivista a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilità internazionale e materiale didattico.

1-quinquies. Per i prossimi tre anni accademici a decorrere dall’anno accademico 2013-2014, l’incremento della contribuzione per gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello il cui ISEE familiare sia non superiore a euro 40.000 non può essere superiore all’indice dei prezzi al consumo dell’intera collettività".
(Fonte: coordinamentouniversitario.it 12-08-2012)

 
STUDENTI. AUMENTI DELLE TASSE UNIVERSITARIE NEL DECRETO SPENDING REVIEW PDF Stampa E-mail

Raddoppiano le tasse universitarie agli studenti fuori corso che hanno un reddito Isee superiore ai 150 mila euro. Lo prevede il decreto spending review approvato dal Senato. Il testo dispone che gli incrementi per i fuori corso siano stabiliti dal MIUR per decreto entro il 31 marzo di ogni anno, però stabilisce già da ora le soglie massime. Per gli studenti con l'Isee sopra i 150 mila euro le tasse arriveranno fino al 100% in più della contribuzione dei loro colleghi in corso. Le altre soglie non potranno superare il 25% in più della contribuzione per i fuori corso con Isee inferiore ai 90 mila euro e del 50% per chi rientra nella forbice tra 90 mila e 150 mila. Gli introiti dagli aumenti per i fuori corso saranno destinate per metà alle borse di studio e per il resto a interventi di sostegno a servizi abitativi, di orientamento, di ristorazione e di assistenza.
Il raddoppio delle tasse per chi è in ritardo con gli esami è poco più di una norma manifesto visto che si applica solo a chi ha un reddito familiare superiore ai 150 mila euro e in Italia i contribuenti al di sopra di questa soglia sono soltanto 30 mila. Ed è per questo che, alla fine, la possibilità di ritoccare le tasse è stata allargata anche agli studenti in corso: retta universitaria bloccata per tre anni per gli studenti in corso con un reddito familiare Isee sotto i 40.000 euro. Per i prossimi tre anni accademici, a decorrere dal 2013-2014, l'incremento della contribuzione per gli studenti iscritti entro la durata dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello, “non può essere superiore all'indice dei prezzi al consumo dell'intera collettività".
(Fonti: rainews24 27-07-2012; L. Salvia, Corsera 31-07-2012; AGI 31-07-2012)

 
STUDENTI. LE TASSE UNIVERSITARIE REGIONALI DAL 2013 RADDOPPIANO PDF Stampa E-mail

Dal prossimo anno accademico non solo per gli studenti fuoricorso non ci sarà più un limite alla tassazione stabilito da legge, ma gli studenti si troveranno aumentata (in alcune regioni più del doppio) la tassazione che va agli enti regionali per il diritto allo studio. Così dichiarano in una nota Virgilio Falco e Vincenzo Monti, portavoce e coordinatore nazionali di Studi Centro, l'organizzazione studentesca dell'UDC: "Con il decreto legislativo 68/2012, infatti, vengono istituite tre fasce di contribuzione per il diritto allo studio che partono da 120€ e arrivano fino a 160€ a seconda dei parametri ISEEU. Ciò significa che in molti atenei (come ad esempio Salerno, Bari, L'Aquila) le tasse regionali raddoppieranno e in media in tutto il paese ci sarà un rincaro del 35% rispetto allo scorso anno.".
(Fonte: AGENPARL 18-07-2012)

 
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