Home 2012 29 Ottobre CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DOVUTO DAI PERCETTORI DI REDDITI ALTI. PER LA CONSULTA SONO ILLEGITTIMI MA NON PER I PENSIONATI
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DOVUTO DAI PERCETTORI DI REDDITI ALTI. PER LA CONSULTA SONO ILLEGITTIMI MA NON PER I PENSIONATI PDF Stampa E-mail

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 223 dell’8-10-2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:
1) dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, e del 10% per la parte eccedente 150.000 euro;
2) dell’articolo 12, comma 10, dello stesso D.L. nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva.
La Corte ha inoltre dichiarato l’illegittimità costituzionale:
3) dell’articolo 9, comma 22, del già citato D.L., nella parte in cui dispone che al personale di magistratura:
– non sono erogati gli acconti del triennio 2011-2013;
– l’indennità speciale di cui godono è ridotta del 15% per l’anno 2011, del 25% per l’anno 2012 e del 32% per l’anno 2013.
La citata sentenza della Corte Costituzionale (223/2012) che annulla il contributo di solidarietà per gli stipendi top della Pa, e ripristina indennità e automatismi retributivi per i magistrati, apre il dibattito tra i costituzionalisti ma soprattutto disegna nuovi potenziali ricorsi da parte dell'unica categoria rimasta destinataria del contributo straordinario: i pensionati.
Valerio Onida, ex presidente della Consulta, esprime forti perplessità sul verdetto: «Il ragionamento della Corte sull'incostituzionalità del blocco degli adeguamenti retributivi dei magistrati non mi sembra del tutto convincente. Il legislatore nella sua discrezionalità aveva ritenuto di fermare temporaneamente l'adeguamento del livello retributivo, ritenendo che il livello attuale fosse tale da giustificare il sacrificio. Dire che ciò è contrario ai principi costituzionali perché attenta all'indipendenza dei magistrati mi sembra un po' eccessivo». Per Onida è inoltre «discutibile considerare il taglio dell'indennità giudiziaria come un prelievo tributario illegittimo. Se è vero che l’indennità è nata per compensare specifici oneri e pesi, di fatto si è trasformata in una voce retributiva, sia pure legata all'effettivo servizio, sulla quale il legislatore deve poter conservare un ragionevole potere. Anche se è vero che tutti questi provvedimenti impugnati erano in realtà stati assunti "in odio" alle toghe». Onida è invece «del tutto d'accordo con la censura di illegittimità per il contributo straordinario sugli stipendi più alti della Pa, non perché non si possa chiederlo, ma perché realizzava un'irragionevole discriminazione rispetto ai dipendenti privati e agli autonomi. Nelle pensioni pubbliche e private, invece, il contributo si giustificherebbe in relazione all'elevatezza del trattamento pensionistico di soggetti che hanno usufruito di un sistema previdenziale più favorevole di quelli in vigore».
Secondo Giulio Vigevani, docente della Bicocca «la Corte ha avuto il coraggio di andare controcorrente, senza abdicare alla sua funzione di controllore. È anche vero però che altre volte, in tempi di crisi, si era limitata a censurare i principi pur mantenendo un "self restraint" per salvare le norme di bilancio». Per Marco Cuniberti (Università Statale di Milano) «la pronuncia apre due scenari: lascia impregiudicata la possibilità di un'estensione "equitativa" del contributo di solidarietà "erga omnes"; ma pone già oggi un problema di tenuta del contributo, richiesto da ora solo ai pensionati».
(Fonte: G. Galimberti, IlSole24Ore 13-10-2012)