Home 2013 11 febbraio 11 Febbraio VARIE. LEGGE DI STABILITÀ 2013. NORME SU UNIVERSITÀ, RICERCA E AFAM
VARIE. LEGGE DI STABILITÀ 2013. NORME SU UNIVERSITÀ, RICERCA E AFAM PDF Stampa E-mail

Fondo per il finanziamento ordinario delle università (comma 274)

Per l'anno 2013 il fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.537, è incrementato di 100 milioni di euro.

Credito d'imposta a favore dei soggetti (commi 285, 286 e 287)

È istituito un credito d’imposta in favore degli studenti delle università. Un successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze definirà i criteri per l'attribuzione dei benefici nei limiti, di cui al comma 287, di 1 milione di euro per l'anno 2013 e di 10 milioni di euro per il 2014. All'onere per il 2013 si provvede con una corrispondente riduzione del Fondo dedicato alle borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca di cui alle leggi 30 marzo 1981, n. 119, e 3 agosto 1998, n. 315.
L'istituzione di un credito d'imposta per chi eroga borse di studio viene finanziato con risorse prese da un capitolo analogo.

Proroga termine abilitazione scientifica nazionale (comma 389 e 394)

Il termine per la conclusione dei lavori di ciascuna commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, stabilito con decreto direttoriale, è prorogato al 30 giugno 2013, tenendo conto delle domande presentate dai candidati all'abilitazione nel corrispondente settore concorsuale. Tale termine può essere prorogato ancora, con successivo decreto del MIUR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al 31 dicembre 2013.

Proroga dei contratti di lavoro subordinato a termine (comma 400)

I contratti a TD in essere alla data del 30 novembre, che superino i limiti di durata di 36 o 60 mesi, possono essere prorogati fino al 31 luglio 2013 previo accordo decentrato con le OO.SS. rappresentative ai sensi dell'art. 5 comma 4-bis del D.lgs. 368/01. Sono fatti salvi gli accordi decentrati già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge di stabilità. Questa norma permette di superare l'emergenza delle scadenze previste al 31 dicembre 2012 per i contratti dei precari. Le proroghe consentiranno di superare i limiti temporali di 36 o 60 mesi di durata fino al 31 luglio 2013, data entro la quale si dovrà andare a un accordo specifico sul lavoro flessibile nel pubblico impiego.

Soppressione dell'INRAN e salvataggio ex-ENSE ex-INCA (comma 269).

Tutto l'INRAN soppresso è trasferito al CRA, (art. 12 del DL 95/2012) evitando la tripartizione prevista originariamente nella spending review, che destinava competenze e personale del soppresso ENSE all'Ente RISI e metteva in mobilità il personale del Consorzio Interuniversitario Nazionale “La Chimica per l'Ambiente” (INCA). Si tratta di una modifica per ovviare ai guasti di una norma scritta malissimo, l'art. 12 del DL 95/2012, che destinava alla mobilità (primo caso nella PA) una parte del personale e prevedeva per un'altra parte il passaggio a un ente di diritto privato come il RISI.

Riserva dei posti nei meccanismi di reclutamento e valorizzazione dell'esperienza maturata (comma 401)

Prevede l'aggiunta di un comma (3-bis) alle norme di reclutamento di cui all'art. 35 del D.lgs. 165/01. Nel limite del 50% delle risorse disponibili per il reclutamento determinate sulla base dei vincoli di finanza pubblica, possono essere indetti concorsi pubblici per il reclutamento che prevedono: a) riserva del 40% per il personale a tempo determinato con almeno tre anni di esperienza nella stessa amministrazione che emana il bando; b) titoli ed esami per valorizzare l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e dei co.co.co. che abbiano maturato almeno tre anni nella stessa amministrazione che emana il bando. Si tratta di strumenti che non risolvono il problema fondamentale, cioè le scarse se non nulle capacità di reclutamento, ma che tuttavia indicano la strada della valorizzazione dell'esperienza maturata negli enti ai fini del reclutamento.

Divieti di rinnovo dei co.co.co. (comma 147)

La norma prevede espressamente il divieto di rinnovo dei co.co.co., finora previsto all'art. 7, comma 6 lettera c, del D.lgs. 165/01. Eccezionalmente le proroghe potranno essere previste solo per completare il progetto e per ritardi non imputabili al committente. La norma appare in netta controtendenza con il comma 400 di proroga dei contratti a TD in scadenza, creando un'ulteriore divaricazione fra i precari penalizzando di più una parte di essi.

Equipollenza diplomi accademici di primo livello (comma102)

Rilasciati dalle istituzioni dell'AFAM alle lauree universitarie appartenenti alla classe L3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda (DM 16/3/2007). Si tratta di equipollenza/equiparazione dei titoli di studio al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

Equipollenza dei diplomi accademici di secondo livello (comma 103)

Anche qui il fine è l'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, alle lauree magistrali rilasciate dalle università (DM 16/3/2007):

• LM 12 Design, Accademie belle arti, indirizzo “progettazione artistica per l'impresa” (Tab. A DPR 212/2005);

• LM 45 Musicologia e Beni Musicali per i diplomi rilasciati dai Conservatori di Musica, dagli Istituti Musicali Pareggiati e dall'Accademia nazionale di danza;

• LM 65 Scienze dello Spettacolo e produzione multimediale per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti - Scuola di Scenografia e Nuove tecnologie dell'arte, e dall'Accademia nazionale arte drammatica;

• LM 89 Storia dell'arte per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tab. A DPR 212/2005 (pittura, scultura, decorazione, grafica d'arte, comunicazione e didattica).
È l'equipollenza dei diplomi di secondo livello alle lauree magistrali universitarie in relazione agli indirizzi e alla nuova codificazione sancita dalla Tab. A del DPR 212/2005.

Diplomi accademici e ammissione a dottorati (comma 104)

Si stabilisce che i diplomi accademici di secondo livello costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai dottorati di ricerca o specializzazione in ambito artistico, musicale, storico artistico o storico musicale istituiti dalle università.

Ordinamento corsi accademici e validazione corsi sperimentali (commi 105 e 106)

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, si deve concludere la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello e di validazione di tutti i corsi sperimentali di primo e secondo livello. La conclusione di tale procedura potrà trovare impedimenti burocratici a causa della mancanza del CNAM, organo che, ai sensi dell'art.3 della L.508/99, deve esprimere il proprio parere obbligatorio in materia di ordinamenti, corsi e titoli di studio.

Equipollenza dei diplomi finali acquisiti con il precedente ordinamento (comma 107)

I diplomi finali acquisiti con il previgente ordinamento e prima dell'entrata in vigore della legge congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza che il Ministro dovrà determinare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

Trattamento di fine rapporto pubblici dipendenti (commi 98, 99, 100 e 101)

Abrogata la norma della legge della legge 122/2010 che aveva previsto l'allineamento del TFS dei pubblici dipendenti al TFR dei lavoratori privati e definisce i tempi di riliquidazione del TFS per coloro che sono andati in pensione nel corso del 2011 e del 2012. La riliquidazione dovrà avvenire entro un anno. Si tratta di atto dovuto che dà attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarato illegittima la trattenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione destinata alla costituzione dell'IBU/TFS (Indennità di buonuscita/trattamento di fine servizio).

(Fonte: FlcCgil 09-01-2013)