Home 2013 28 marzo PROFESSORI UNIVERSITARI PROFESSORI UNIVERSITARI. LIMITI DI ETÀ PER RESTARE IN SERVIZIO. SENTENZA DEL TAR PESCARA
PROFESSORI UNIVERSITARI. LIMITI DI ETÀ PER RESTARE IN SERVIZIO. SENTENZA DEL TAR PESCARA PDF Stampa E-mail
Il limite di età per un professore universitario per restare in servizio è 70 anni, chiarisce la giurisprudenza amministrativa. Un apparente conflitto tra leggi dello Stato ha creato una differente interpretazione e dato luogo a un braccio di ferro che il TAR di Pescara ha risolto con una sentenza con cui ha accolto il ricorso di un docente contro un decreto dell’università D’Annunzio Chieti-Pescara che disponeva la cessazione dal servizio per sopraggiunti limiti di età.  Il docente, nominato “professore associato non confermato” l’8 aprile 2005 e, successivamente, “professore associato confermato” il 10 luglio 2009, nell’ottobre del 2008 aveva chiesto di restare al lavoro fino al termine dell’anno accademico successivo al 70° anno di età, forte di una norma del 2005 e di un decreto legislativo del 1992 che consente un biennio in più di lavoro. Secondo la strada imboccata dall’università, che si è costituita in giudizio, l’applicazione dell’articolo 25 della legge 240 del 2010 avrebbe spostato il limite ordinario di collocamento a riposo per i professori universitari, riconducendolo da 70 anni a 68. La norma più recente, è la tesi dell’ateneo, dispone che il decreto del 1992 non si applica a professori e ricercatori universitari, cancellando così per queste categorie la possibilità di restare in servizio per un biennio oltre il limite massimo, da individuare necessariamente nella fine dell’anno accademico in cui sono stati compiuti i 68 anni. Una conclusione non condivisibile, secondo il collegio del TAR, secondo cui «l’interpretazione dell’amministrazione appare in netto contrasto con il dato testuale della norma, che prevede viceversa in modo chiaro e onnicomprensivo il limite di età di 70 anni». In base all’orientamento giurisprudenziale (l’ultima pronuncia in tal senso risale all’anno scorso, la paternità è del TAR di Bologna), a comandare è l’articolo 1 della legge 230 del 2005, che è da ritenere norma speciale in quanto dettata proprio per unificare il regime di collocamento a riposo dei professori ordinari e di quelli associati, per i quali prima era previsto un differente limite di età. Proprio perché speciale, la norma non può essere influenzata, se non espressamente, dalle successive modifiche intervenute in ordine al regime generale dei limiti di età per il pensionamento dei pubblici dipendenti. L’espressione «ivi compreso il biennio di cui al decreto del 1992», secondo il TAR, ha provocato l’equivoco: la frase, spiegano i giudici amministrativi, dev’essere interpretata in relazione alla situazione esistente al momento dell’entrata in vigore della legge Moratti, per cui alcuni professori avrebbero potuto già avere usufruito del biennio di prolungamento. «L’aver contemplato detto biennio», fa chiarezza il collegio, «ha avuto quindi la funzione di parificare tutte le posizioni in un limite unico e invalicabile, indipendentemente dall’avvenuta fruizione del biennio di prolungamento». Di conseguenza, la possibilità di restare in servizio fino a 70 anni, così come non era condizionata all’opzione di avvalersi della proroga di un biennio, non lo è neanche dall’abrogazione della legge che ha previsto tale possibilità in via generale per tutti i pubblici dipendenti, cioè la legge 503 del 1992. In sostanza, il riferimento al biennio della legge 503 del 1992 è servito solo a evitare il superamento del limite massimo dei 70 anni.
(Fonte: G. P. Coppola, ilcentro.gelocal.it 02-03-2013)