Home 2013 28 marzo ABILITAZIONE SCIENTIFICA ABILITAZIONE SCIENTIFICA. SENTENZA DEL TAR LAZIO E COMMENTO
ABILITAZIONE SCIENTIFICA. SENTENZA DEL TAR LAZIO E COMMENTO PDF Stampa E-mail

Con sentenza n. 05857/2012 depositata il giorno 11/02/2013 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la sentenza sul ricorso proposto dalla Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC) dichiarandolo inammissibile. Dalla sentenza si stralcia il seguente capoverso:
“…i professori ricorrenti impugnano, sia con l’atto introduttivo del giudizio che nella via dei motivi aggiunti, i provvedimenti che dettano i criteri per la valutazione delle riviste e poi le classificano, nella parte in cui tali criteri hanno portata retroattiva. Rileva però il Collegio che tali atti non sono allo stato di per sé lesivi delle posizioni giuridica dei ricorrenti, atteso che solo l’esclusione dalla nomina a componente della commissione di concorso concretizza un danno che attualmente è solo paventato. Non è infatti comprovato che i provvedimenti oggetto dell’odierno gravame ledano la posizione giuridica soggettiva dei professori ricorrenti, non essendo certo né tanto meno dimostrato che: a) abbiano presentato o presenteranno domanda di inclusione nelle liste dei sorteggiabili; b) i criteri oggi impugnati siano tali da ledere il loro interesse a far parte di detta commissione perché impedisce ad essi di essere inclusi nel novero dei professori ordinari sorteggiabili. Anzi, il livello scientifico e professionale dei due professori ricorrenti – noto a tutti per i contributi scientifici di indiscussa qualità pubblicati in un ampissimo arco temporale nelle diverse Riviste del settore – fa seriamente dubitare che gli stessi potrebbero non essere compresi fra i sorteggiabili. 4. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile”.
(Fonte 12-02-2013)
Un commento alla sentenza di S. R.: “Non mi sembra superfluo affermare che la sentenza è irrilevante perché il ricorso è stato respinto per ragioni di tipo processuale. Il TAR ha ritenuto, per quanto concerne l’associazione AIC che la stessa non è legittimata a ricorrere in quanto non avrebbe tra i suoi fini istituzionali la tutela degli interessi giuridici ed economici degli iscritti, e per quanto concerne i professori ricorrenti che non risultava che avessero presentato domanda per essere inclusi tra i sorteggiabili. La sentenza è palesemente errata e credo che sarà corretta in appello. Ma comunque è irrilevante perché non entra nel merito del problema che i ricorrenti avevano sollevato, vale a dire l’effetto retroattivo della classificazione delle riviste. Oggi non si può dire all’autore di un articolo pubblicato alcuni anni fa che esso non rientra nella categoria A. Se l’autore lo avesse saputo lo avrebbe pubblicato altrove”.