Home 2013 7 ottobre STUDENTI. FORMAZIONE NIENTE ESAMI PER 5 ANNI, MA LO STUDENTE NON DECADE
NIENTE ESAMI PER 5 ANNI, MA LO STUDENTE NON DECADE PDF Stampa E-mail

Non decade l'universitario che non ha sostenuto esami per ben cinque anni: va bene l'autonomia didattica, ma l'Ateneo non può derogare al termine di legge fissato a otto anni. È quanto emerge dalla sentenza 2949/13, pubblicata dall'ottava sezione del Tar Campania.
Accolto il ricorso dello studente: il libretto relativo al corso di laurea specialistica a ciclo unico di Farmacia è rimasto a lungo intonso probabilmente per motivi personali. Devono essere annullati sia il decreto rettorale che comunica al giovane la perdita della qualità di studente sia soprattutto il regolamento didattico dell'Ateneo, che va disapplicato in quanto risulta più restrittivo della stessa fonte normativa primaria. Inutile, per l'Università, invocare la cosiddetta legge Ruberti sull'autonomia didattica, che consente soltanto di mettere i paletti agli esami dei fuori corso: diverso è il caso della decadenza che impone di «rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate», ponendo legalmente nel nulla l’iter formativo universitario seguito: si tratta di una conseguenza di ampia portata che incide sul diritto allo studio, comprimendo fortemente la posizione dello studente. È vero, l'autonomia delle Università scaturisce dall'articolo 33 della Costituzione, che attribuisce loro una potestà ordinamentale e statutaria, confermata dalla legge 168/89. Ma i margini di manovra entro i quali si muove l'Ateneo restano comunque contenuti nei «limiti stabiliti dalle leggi dello Stato» (articolo 33, comma 5, della Costituzione): gli organi accademici, insomma, devono comunque coordinarsi con le norme di rango superiore sia antecedenti che successive alla legge 168/89.
(Fonte: D. Ferrara, ItaliaOggi 17-09-2013)