Home 2013 1 novembre RICERCA. RICERCATORI. INNOVAZIONE RICERCA. L’ACCESSO APERTO: UNA DOMANDA E TRE CONSIDERAZIONI
RICERCA. L’ACCESSO APERTO: UNA DOMANDA E TRE CONSIDERAZIONI PDF Stampa E-mail

Il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 obbliga a depositare le pubblicazioni che documentano i risultati di ricerche finanziate con fondi pubblici per una quota pari o superiore al 50% in archivi ad accesso aperto istituzionali o disciplinari, entro 6 mesi dalla loro uscita.
Le motivazioni dell’accesso aperto sono soltanto economiche?
Certamente no. Il primo principio dell’accesso aperto è filosofico: una scienza che non è disposta a discutere apertamente le proprie nozioni e a darne dimostrazione a chiunque lo richieda perde la sua capacità d’innovazione per ridursi a dogmatismo e oligarchia. Il secondo principio è politico: quanto è finanziato da denaro pubblico o comune deve essere pubblico o comune. Quando il copyright è ceduto a un editore che chiude l’accesso ai testi, il contribuente paga due volte per lo stesso oggetto e gli atenei addirittura tre, prima stipendiando i ricercatori, poi regalando alle riviste gli articoli da loro scritti e permettendo loro di fare da revisori paritari gratis e infine ricomprando il frutto del loro lavoro a carissimo prezzo. In una democrazia, inoltre, dovrebbe valere il principio della trasparenza dell’amministrazione pubblica, in modo che il cittadino possa controllare come sono spesi i suoi soldi. (Fonti: M. C. Pievatolo, Bollettino telematico di filosofia politica 09-09-2013 e Roars 06-10-2013)

Un Commento di teo con tre considerazioni:
a. se si fosse voluto legiferare bene, si sarebbe dovuto prevedere espressamente il valore di norma imperativa (ossia comunque prevalente sulle disposizioni del contratto di edizione) della facoltà-dovere di pubblicazione ad accesso aperto, così da evitare complessi contenziosi con gli editori (difficilmente il singolo ricercatore ha un vero potere contrattuale);
b. è comunque il DL stesso a stabilire che “I soggetti preposti all’erogazione o alla gestione dei finanziamenti adottano le misure necessarie per l’attuazione dell’accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici”, sicché il singolo ricercatore non mi sembra che per ora debba fare nulla, se non aspettare che l’erogatore dei fondi emani le necessarie norme attuative, che, mi auguro vivamente, non cercheranno – pilatescamente – di scaricare il delicato problema giuridico sul ricercatore, ma cercheranno di raggiungere adeguati accordi con gli editori;
c. infine, a dimostrazione di come si tratti di norma poco meditata, non c’è sanzione in caso di violazione (avrebbero detto i romani: lex imperfecta). Il rischio che rimanga semplicemente inattuata (e così non aggredisca davvero il problema – reale – dei comportamenti opportunistici dell’editoria nei confronti dell’università) mi pare quindi elevato.