Home 2013 2 dicembre IN EVIDENZA SINTESI DEI CONTENUTI E ANALISI DELLE CONSEGUENZE SU UNIVERSITÀ E RICERCA DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 128/2013 SULL’ISTRUZIONE PUBBLICATA NELLA G.U., SERIE GENERALE 264 DELL’11 NOVEMBRE 2013
SINTESI DEI CONTENUTI E ANALISI DELLE CONSEGUENZE SU UNIVERSITÀ E RICERCA DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 128/2013 SULL’ISTRUZIONE PUBBLICATA NELLA G.U., SERIE GENERALE 264 DELL’11 NOVEMBRE 2013 PDF Stampa E-mail

Art. 2 - Diritto allo studio. Aumenta di 100 milioni di euro il fondo per le borse di studio degli studenti universitari. Gli interventi integrativi fatti dalle Regioni sono esclusi dai limiti previsti dal patto di stabilità. Il MIUR dal 2014 con apposito Decreto invia entro il 31 marzo di ogni anno agli alunni del quarto e quinto anno delle superiori un opuscolo informativo per via telematica. Si tratta di un primo segnale di inversione di tendenza in materia di diritto allo studio, ma siamo ancora lontani dal garantire una reale possibilità per tutti gli studenti meritevoli di accedere al sistema universitario. Con il finanziamento attuale non si raggiungerà l’obiettivo di eliminare la figura dell’idoneo non vincitore.

Art. 10 - Mutui per l’edilizia scolastica e per l’edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali. Possibilità di stipulare mutui trentennali per 40 milioni annui nella programmazione 2013-2015, grazie a specifici trasferimenti agli EE.LL. per l’edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli edifici nonché per gli alloggi degli studenti universitari. Provvedimento da varare entro tre mesi. Anche le università e l’AFAM sono coinvolte nelle spese edilizie. C’è solo da sperare che tali fondi siano effettivamente utilizzati. Di annunci sull’edilizia scolastica se ne fanno due o tre all’anno. Comunque i fondi sono insufficienti per far fronte all’emergenza degli edifici di scuola, università e AFAM.

Art. 14 - Istituti tecnici superiori. Aumenta il numero degli ITS. È possibile istituire in ogni Regione anche più di un Istituto tecnico superiore per la medesima area tecnologica. Viene superata la limitazione di istituire in ogni regione non più di un ITS per la stessa area tecnologica. Purché senza nuovi e maggiori oneri. Anche questa misura, sebbene apra alla possibilità di istituire un maggior numero di ITS, intervenendo senza nuove risorse ripropone i medesimi problemi di debolezza strutturale già evidenziati.

Art. 20 - Corsi di laurea ad accesso programmato. E’ abrogato il cosiddetto “bonus maturità” per l’accesso ai corsi a numero programmato ed è previsto un meccanismo per recuperare, in parte, quegli studenti che, grazie al bonus sarebbero invece entrati in graduatoria. Decisione inevitabile dopo il pasticcio creato dal precedente ministro Profumo e non risolto dagli interventi successivi del ministro Carrozza. Le modifiche apportate al decreto in sede di conversione in legge provano ad evitare l’ondata di ricorsi che potrebbe abbattersi sull’ammissione ai corsi di Medicina prevedendo un recupero in soprannumero di chi grazie al bonus abolito sarebbe invece entrato in graduatoria. Sarebbero 2000, secondo il ministro Carrozza, i nuovi iscritti così recuperati, mentre, secondo le associazioni studentesche non sarebbero più di 700.

Art. 21 - Formazione specialistica dei medici. Si interviene sugli specializzandi di Medicina prevedendo che al termine delle prove sia formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Il compenso per gli specializzandi è determinato triennalmente.

Si prevede l’accorciamento della durata della specializzazione con decreto del Ministro da emanare entro il 31 marzo 2014. I periodi di formazione dei medici specializzandi si dovranno svolgere dove ha sede la scuola di specializzazione e all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale previste dalla rete formativa. L’istituzione della graduatoria nazionale accoglie le richieste delle associazioni del settore. L'aggiornamento del compenso è senza dubbio un fatto positivo. Restano aperti tutti i nodi di una figura

professionale che meriterebbe una regolamentazione contrattuale vera e propria determinata all'interno di un CCNL. In sede di conversione viene previsto l’accorciamento della durata della specializzazione, in conformità anche a quanto avviene in altri Paesi europei.

Art. 22 - Organizzazione dell’ANVUR e degli enti di ricerca. In particolare si modifica la norma relativa alla costituzione dell’organo direttivo ANVUR che non consentiva a chi fosse subentrato in corso di mandato di permanere oltre il tempo mancante alla fine del mandato stesso. Viene quindi confermato per la nomina dei componenti dell’organo direttivo dell’Agenzia, fino alla nomina del nuovo comitato di selezione, l’elenco di candidati esistente. Si stabilisce un termine massimo di validità di due anni per i nominativi proposti dal comitato di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione. Si azzerano sostanzialmente le rose di selezione già esistenti e si stabilisce che dalla data di entrata in vigore del decreto il procedimento seguirà la nomina di un nuovo comitato di selezione.

(Fonte: flccgil nov. 2013. Le analisi delle conseguenze del provvedimento sono quelle formulate dalla fonte)