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RECLUTAMENTO. NORMATIVA DEI BLOCCHI (PARZIALI) DEL TURNOVER UNIVERSITARIO PDF Stampa E-mail

Nella legge di stabilità per il 2014 il Governo ha proposto di mutare ancora una volta la normativa. Infatti, l’articolo 11, comma 8, lettera b) stabilisce che le percentuali massime di turnover utilizzabile per le nuove assunzioni si abbasserebbero dal 100% al 60% nel 2016, dal 100% all’80% nel 2017, per tornare e rimanere al 100% dal 2018 in poi. La tabella, se la legge di stabilità 2014 fosse approvata definitivamente in questa forma, diventerebbe questa:

2009 50% a livello di ateneo

2010 50% a livello di ateneo

2011 50% a livello di ateneo

2012 20% a livello di sistema con clausola di salvaguardia 50% per ateneo

2013 20% a livello di sistema

2014 50% a livello di sistema (salvo nuove norme)

2015 50% a livello di sistema (salvo nuove norme)

2016 60% a livello di sistema (salvo nuove norme)

2017 80% a livello di sistema (salvo nuove norme)

2018 in poi 100% a livello di sistema (salvo nuove norme)

E’ la fotografia possibile dei primi dieci anni di una drammatica contrazione del personale universitario, sia a tempo indeterminato (docenti e personale tecnico-amministrativo) sia determinato (ricercatori), i cui effetti sono già evidenti oggi, dopo cinque anni. Al termine di questo periodo l’università italiana non sarà più la stessa, purtroppo in senso negativo.
(Fonte: L. Modica, http://www.centroriformastato.org/crs2/IMG/pdf/blocco_turnover.pdf 14-11-2913)