Home 2014 8 aprile IN EVIDENZA ABILITAZIONI SCIENTIFICHE NAZIONALI – PROPOSTE INNOVATIVE DELL’USPUR SULLA CHIAMATA DEGLI ABILITATI
ABILITAZIONI SCIENTIFICHE NAZIONALI – PROPOSTE INNOVATIVE DELL’USPUR SULLA CHIAMATA DEGLI ABILITATI PDF Stampa E-mail

Le abilitazioni scientifiche nazionali, e la conseguente gestione degli abilitati, comportano un impatto sul sistema universitario certamente notevole e significativo, ma, a nostro avviso, molto meno preoccupante di quanto si possa ritenere. Nelle considerazioni che faremo:
- non abbiamo tenuto conto dei casi ancora non risolti di commissioni i cui lavori hanno dato luogo a rilievi anche di natura legale;
- abbiamo dato per scontato che molti sono stati gli abilitati interni al sistema universitario, che già lavorano in posizione di ruolo e che, quindi, hanno sostenuto e sostengono con il loro impegno la didattica e la ricerca universitaria;
- abbiamo ritenuto che le attese di questi abilitati meritino considerazione e che, pur nel rispetto di quanto la legge prevede (comma 4 dell’art. 16 Legge 240/2010), si possa intervenire per coordinare in maniera unitaria le azioni che gli atenei prenderanno per agevolare le procedure e ridurre i tempi di chiamata degli idonei.
Questa affollata prima abilitazione ha creato problemi di una certa consistenza, che devono essere affrontati con lo spirito giusto: in sostanza occorre prevedere un approccio che gestisca tale situazione in maniera unitaria, per impedire possibili emergenze di caos, e che tenga conto di quanto di buono è stato già fatto. Senza una gestione unitaria della situazione il rischio di demotivare chi già lavora, facendogli perdere lo stimolo a costituire esempio da imitare, è altissimo soprattutto per il conseguente effetto domino.
Tutto ciò non significa che il possesso dell’abilitazione debba diventare automaticamente ‘garanzia’ di chiamata, perché ciascun settore ha le sue priorità e i suoi equilibri locali e nazionali da rispettare, e, in aggiunta, bisogna assolutamente evitare la saturazione dei settori per gli anni a venire. Tuttavia, in considerazione soprattutto dei tempi lunghi che hanno caratterizzato la messa in atto e, quindi, lo svolgimento di questa prima tornata dell’abilitazione scientifica nazionale, occorre assolutamente che le procedure relative alla chiamata degli idonei siano attuate in maniera coordinata per evitare ogni possibile interruzione e i tempi lunghi derivanti da interpretazioni non corrette della relativa normativa.
La nostra prima osservazione riguarda i decreti ministeriali che hanno introdotto i punti organico e i conseguenti vincoli che si sono venuti a creare, i quali, con i loro effetti perversi, hanno poi portato ad una compressione coercitiva e poco ragionevole delle università. Infatti, invece di dotare tutti gli Atenei di un numero fisso di punti organico per limitare ogni velleità espansionistica di Atenei mal governati, si è preferito introdurre prima i punti organico mobili, con un numero mutevole di anno in anno, affiancati poi dai punti organico distribuiti dal Ministero sulla base di una quota variabile, dal 20% al 50%, dei punti organico che via via si sarebbero liberati per quiescenza o per qualsiasi altro motivo. A nostro avviso non ha alcun senso calcolare i punti organico in base a due valori mobili posti nella stessa frazione e precisamente: a denominatore il costo medio nazionale del professore di prima fascia, che non può che crescere sempre, anche se ormai di poco, e a numeratore il fondo di finanziamento ordinario dell’Ateneo, sempre decrescente negli ultimi 6 anni. Di conseguenza il loro rapporto non può che ridursi perché il numeratore decresce e il denominatore cresce. In questa maniera anche gli Atenei più virtuosi, che non hanno, cioè, restrizioni di budget e non hanno mai superato il limite dell’80% per la spesa inerente al personale, non possono chiamare (direttamente o previo concorso) tutti i loro abilitati perché obbligati a rispettare il vincolo dei punti organico distribuiti dal Ministero, pur in assenza di impegni aggiuntivi di spesa a carico del proprio bilancio.
Alla luce di queste considerazioni, appare evidente che il sistema dei punti organico si è risolto in uno strumento normativo che ha asfissiato le università perché privo di un legame effettivo con la sostenibilità finanziaria di ateneo prevista dalla legge.
Nel primo dei due ricorsi rivolti al Presidente della Repubblica contro l’applicazione del criterio dei punti organico, fatto dall’Università di Cassino, si sostiene che il D.M. 297 del 22 ottobre 2012 è illegittimo e pertanto deve essere annullato, per i seguenti motivi:
“Violazione del D.lgs. 49/2012 (artt. 3, 4, 5, 6 e 7); violazione e falsa applicazione del D.L. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012; violazione dell’art. 4 delle preleggi; eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, illogicità; erroneità dei presupposti; travisamento; violazione del principio di legittimo affidamento”.
Nel secondo ricorso, fatto dall’Università del Salento, si dichiara che “l’introduzione, per atto di normazione regolamentare, di diversa metodologia di calcolo del contingente, non sia coerente con la delega attribuita al MIUR dall’art. 66, comma 13 bis del D.L. n.113/2008 e ss.mm.ii. con la conseguenza che la determinazione ministeriale risulta del tutto illegittima e arbitraria”.
Le considerazioni svolte portano a concludere che la gestione coordinata della situazione post abilitazione da noi proposta richieda assolutamente la sospensione del sistema dei punti organico perché è al di fuori di ogni realtà, non può influenzare la spesa pubblica ed è sicuramente discutibile sul piano della legittimità. Altre osservazioni attengono ad una attenta e oggettiva rivalutazione dell’entità dei vincoli di cui:
§ al comma 4, art. 18 della Legge 240/2010, che attiene alla chiamata del quinto di docenti esterni alla propria università;
§ alla lettera c) comma 2, art. 4 del D.L. 29 Marzo 2012, n. 49, che dispone di bandire un posto per ricercatore a tempo determinato per ciascun posto di professore di I fascia che si chiama.
Questi vincoli, per quanto condivisibili, incidono significativamente sullo stato della finanza universitaria, compressa dalla spending review, perché obbligano a un aumento di spesa in questo momento di grande difficoltà economica per il Paese e in questa fase emergenziale tesa all’attuazione della prima abilitazione nazionale della storia della nostra università.
In situazioni come questa è facile che si possa scatenare una guerra fra poveri, che produrrebbe lacerazioni difficilmente sanabili all’interno dei dipartimenti di ciascun Ateneo, con conseguenze sulla qualità della didattica, sul comportamento degli studenti, sulla produttività scientifica, sulla competizione internazionale del Paese. I docenti universitari sono già stati pesantemente penalizzati dall’impossibilità di ricostruire la carriera (art. 8 della Legge 240/2010). Che senso avrebbe continuare a colpire la classe dei docenti universitari con norme vessatorie quanto inutili ai fini della sostenibilità finanziaria, che è l’unico dato oggettivo realmente collegato con i conti dello Stato?
La sostenibilità verrebbe infatti certamente mantenuta con l’eliminazione del regime dei punti organico perché i docenti non vedrebbero incrementato realmente il loro stipendio con il passaggio di ruolo, o di fascia, ma riceverebbero soltanto uno scatto stipendiale nominale previsto dalla fascia superiore, subendo un danno economico significativo e una penalizzazione unica nel panorama del pubblico impiego.
Nella stragrande maggioranza dei casi gli abilitati dovranno infatti ricevere un assegno ad personam per mantenere lo stipendio in godimento all’atto della chiamata: essi vedranno un aumento di stipendio solo quando detto assegno verrà riassorbito in seguito ai successivi scatti triennali. In sostanza l’assunzione degli abilitati interni non comporterà, nella maggioranza dei casi, alcun onere aggiuntivo per i bilanci delle Università e per i conti dello Stato.
In quest’ottica l’USPUR, per snellire i tempi relativi alla chiamata degli abilitati, chiede di voler affrontare la relativa situazione nella maniera di seguito delineata:
1) gestione unitaria della situazione post abilitazione, con l’eliminazione o la sospensione del sistema dei punti organico, non rappresentativo della realtà, non influenzante realmente la spesa pubblica e sicuramente discutibile sul piano della legittimità;
2) oggettiva riconsiderazione dei vincoli posti:
− dal comma 4, art. 18, Legge 240/2010 (riserva del 20% dei posti disponibili per la chiamata dei docenti esterni all’ateneo);
− dal D.L. 49/2012:
• per l’obbligo di chiamata, nei limiti delle risorse disponibili, di un ricercatore a tempo determinato di tipo b) per ogni professore ordinario che si assume [lettera c), comma 2°, art. 4];
• composizione dell’organico dei professori in modo che la percentuale dei professori di prima fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di 1° e 2° fascia [lettera a), comma 2°, art. 4].
(Fonte: A, Liberatore, segretario nazionale dell’USPUR 24-03-2014)