ASN E TAR PDF Stampa E-mail

Non c’è dubbio che il TAR stia sopperendo, sotto il profilo della ragionevolezza, all’atteggiamento seguito da quasi tutte le commissioni; il fatto che praticamente tutti i ricorrenti che avevano avuto almeno due giudizi favorevoli (o, anche in mancanza di questi, giudizi singoli sostanzialmente contraddittori rispetto alla sintesi collegiale, o addirittura giudizi di sintesi intrinsecamente contraddittori, con espressioni elogiative elargite ai candidati a fronte della loro non abilitazione) abbiano visto accolto il loro ricorso, mi pare risponda all’interpretazione della procedura ASN come volta all’accertamento del possesso di determinati requisiti minimi da parte dei candidati (la famosa “patente di guida” di cui tanto si è parlato). Il TAR, cioè, sembra implicitamente ritenere inammissibile che una commissione possa nettamente dividersi al suo interno circa il possesso o meno da parte di un candidato di tali requisiti minimi. Il tutto si configura come una “correzione” del tasso di abilitazioni incredibilmente basso dell’ASN 2012 (di poco superiore al 40%, laddove, ad esempio, nella procedura di qualification francese del 2012 il tasso medio di abilitati è stato del 61,2% per la seconda fascia e del 67,3% per la prima – dati reperibili qui). Certo è che l’aspettativa nei confronti di una qualche “ope legis” volta ad assumere tutti gli “interni” abilitati per chiamata diretta che si avverte in questi giorni nei corridoi degli atenei, basata in gran parte sulle dichiarazioni a più riprese rilasciate al Ministro, sembra cozzare con questo tentativo di riportare l’abilitazione nell’alveo di ciò che dovrebbe essere – un prerequisito per partecipare a concorsi.
(Fonte: F. Proietti, 25-05-2014)