Home 2014 1 agosto IN EVIDENZA ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE. LA RIFORMA IN UN EMENDAMENTO APPROVATO DALLA CAMERA
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE. LA RIFORMA IN UN EMENDAMENTO APPROVATO DALLA CAMERA PDF Stampa E-mail

In sede di conversione del DL 90 sulla Pubblica Amministrazione, è stato approvato in I Commissione alla Camera un emendamento che incide sulla l. 240/10 in merito alla ASN. In soli (!) 15 punti Roars spiega la riforma:
1. La terza tornata ASN deve essere indetta entro il 28 febbraio 2015, dopo che siano stati rivisti i decreti attuativi della 240, incluso l’ormai ben noto “criteri e parametri”.
2. La numerosità minima per settore concorsuale è fissata a 20, anziché 30, professori ordinari.
3. La durata dell’abilitazione è portata da 4 a 6 anni (ciò vale anche per i titoli conseguiti nelle tornate precedenti).
4. Non è più richiesta una valutazione analitica dei titoli. I criteri e parametri sono differenziati per settore concorsuale e sono definiti sentiti CUN e ANVUR.
5. Il tetto massimo per le pubblicazioni presentabili dai candidati è ridotto da 12 a 10.
6. Si prevede che la verifica periodica dei criteri e parametri avvenga in prima applicazione dopo un biennio e che all’eventuale aggiornamento si proceda con la medesima procedura adottata per la loro definizione.
7. Si modificano le modalità di presentazione della domanda di partecipazione (abilitazione a sportello).
8. E’ cancellato il commissario OCSE.
9. Si prevede la possibilità di sostituzione graduale della commissione di durata biennale, anziché in blocco.
10. Il sorteggio dei commissari nel caso di settori concorsuali che ricomprendono più SSD deve dare un esito proporzionale alla composizione del settore concorsuale. Gli SSD costituiti da almeno 10 professori ordinari devono essere rappresentati con almeno un commissario. Il parere pro veritate è obbligatorio in caso nella commissione non vi siano commissari di uno specifico SSD.
11. In caso di mancata abilitazione non può essere ripresentata domanda per i 12 mesi successivi alla data di presentazione della domanda. In caso di conseguimento non può essere ripresentata domanda per i 48 mesi successivi alla data del conseguimento.
12. I commissari possono essere ricusati entro 30 giorni dalla nomina della commissione.
13. I candidati non abilitati nelle tornate 2012 e 2013 possono ripresentare domanda dal 1 marzo 2015.
14. Le commissioni per l’ASN sono chiamate a esprimersi anche sulle cosiddette chiamate dirette.
15. La valutazione ex post del reclutamento avviene prioritariamente sulla base della qualità della produzione scientifica.
(Fonte: http://tinyurl.com/l78wl4d 26-07-2014)