Home 2014 1 agosto DOTTORATO SUL DOTTORATO DI RICERCA IN SVIZZERA
SUL DOTTORATO DI RICERCA IN SVIZZERA PDF Stampa E-mail

Il regolamento del dottorato del Politecnico Federale di Zurigo (ETH) - un’università vicina a noi che funziona molto bene, come dimostrato dal fatto che da essa sono usciti 34 premi Nobel - è una cosa meravigliosa: si legge e si capisce, non ci sono riferimenti a leggi, a decreti o a circolari ministeriali. Evidentemente in Svizzera le Università sono autonome per davvero. Traduco qualche articolo qua e là (Nota bene: la Svizzera ha tre lingue ufficiali dello Stato ma il regolamento dei dottorati è in inglese). Il titolo di dottorato di ricerca è conferito dal Politecnico di Zurigo a dimostrazione della capacità del dottorando di condurre ricerca scientifica di alto livello basata su uno studio originale prodotto in modo indipendente. Ogni Dipartimento istituisce un comitato per i dottorati composto da almeno tre – dico tre – professori. Per iniziare la procedura di ammissione il candidato deve ottenere l’accordo scritto di un docente che si impegna a supervisionare la tesi. La procedura di ammissione comprende due fasi: a) ammissione provvisoria; b) ammissione definitiva. L’ammissione prevede il pagamento di una tassa di iscrizione per ogni anno. I candidati ammessi provvisoriamente al dottorato devono scrivere un progetto di ricerca che indichi: a) gli obiettivi della tesi; b) la struttura della tesi; c) gli impegni per lo svolgimento del dottorato. Il progetto è consegnato al supervisore e, se possibile, a un revisore esterno. Il supervisore sottopone il progetto di ricerca al comitato del dottorato per l’approvazione. Il progetto di ricerca deve essere consegnato entro 12 mesi dall’iscrizione al dottorato. L’ammissione definitiva al dottorato è concessa quando il progetto di ricerca è stato approvato dal Dipartimento. Il programma di studi del dottorato può essere definito dal Dipartimento o può essere predisposto autonomamente dal dottorando. La commissione di esame è composta: da un presidente nominato dal direttore del Dipartimento, dal supervisore della tesi con funzioni di esaminatore, da un co-esaminatore, da un esperto indipendente esterno se esiste una relazione di dipendenza tra il supervisore e il co-esaminatore. Almeno un membro della commissione deve essere un professore. L’esame è orale e copre la disciplina e il campo della tesi. L’esaminatore e i co-esaminatori trasmettono al Dipartimento un giudizio scritto sulla tesi di dottorato e sull’esito dell’esame finale. L’esame finale deve essere sostenuto entro sei anni dall’iscrizione provvisoria al dottorato. Su richiesta del Dipartimento tale termine può essere prorogato dal Rettore. In caso di esito negativo l’esame finale può essere sostenuto nuovamente per una sola volta, dopo sei mesi.
(Fonte: N. Casagli, http://tinyurl.com/pd8dpuo 17-07-2014)