Home 2014 15 settenbre STUDENTI UNIVERSITÀ A NUMERO CHIUSO: SI AL TRASFERIMENTO IN PRESENZA DI POSTI VACANTI
UNIVERSITÀ A NUMERO CHIUSO: SI AL TRASFERIMENTO IN PRESENZA DI POSTI VACANTI PDF Stampa E-mail

TAR Abruzzo-L'Aquila, sez. I, ordinanza 26.02.2014. E' illegittimo il diniego di trasferimento opposto da un Ente Universitario alla richiesta dello studente proveniente da ateneo estero, in presenza di posti (rimasti) vacanti così sottoutilizzando le strutture a disposizione. Il bando emesso con decreto rettorale non può contenere clausole ad excludendum in danno di cittadini italiani, come tali aventi diritto allo studio costituzionalmente garantito. L’Ente Universitario, in caso di richiesta d’iscrizione al corso di studi per trasferimento, ha l’obbligo di valutare il percorso formativo effettuato presso l’Università di provenienza, ferma la natura discrezionale (e l’esito) del relativo giudizio. L’ordinanza in commento appare convincente proprio perché mostra un’attitudine interpretativa del tutto in linea con i più attuali principi comunitari della libera circolazione e del riconoscimento dei titoli di studio nei paesi europei. La selezione è ritenuta necessaria (solo) nel caso in cui le domande d’iscrizione siano superiori alla disponibilità dei posti, perché è in quel caso che si verifica la necessità di fronteggiare il sovraffollamento, che rappresenta causa ispiratrice della normativa sul numero chiuso. Viceversa la disponibilità di posti costituisce di per sé l’obbligo per le università di coprirli, se del caso anche con accoglimento delle domande trasferimento di studenti dall’estero, in forza del dovere, incombente sull’amministrazione, di rendere il servizio pubblico cui è preordinata, garantendo l’esercizio del diritto allo studio e il corretto utilizzo delle risorse.
(Fonte: D. Talarico, Altalex 20-03-2014)