Home 2014 15 settenbre VARIE LE NUOVE NORME PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (L. 114/2014) SULLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NON SI APPLICANO AI PROFESSORI UNIVERSITARI E AI RESPONSABILI DI STRUTTURA COMPLESSA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
LE NUOVE NORME PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (L. 114/2014) SULLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NON SI APPLICANO AI PROFESSORI UNIVERSITARI E AI RESPONSABILI DI STRUTTURA COMPLESSA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PDF Stampa E-mail

LEGGE 11 agosto 2014, n. 114 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (S.O - n. 70). Art. 1, comma 5. All'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'art. 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'art. 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni».