Home 2014 20 ottobre IN EVIDENZA RIFORMA DELLA PA. ALLARME SULL’AUTONOMIA FUNZIONALE DELLE UNIVERSITÀ
RIFORMA DELLA PA. ALLARME SULL’AUTONOMIA FUNZIONALE DELLE UNIVERSITÀ PDF Stampa E-mail

All’esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato è approdato il ddl n. 1577 di “Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, la ormai famosa riforma Madia della PA. Provvedimento che si propone di rifondare l’assetto della pubblica amministrazione, in tutte le sue articolazioni: norma o legge “madre” alla quale tutte le altre dovranno riferirsi. L’art. 8 di questo disegno di legge, nel proporre una nuova sistemazione delle pubbliche amministrazioni, “al fine di agevolare l’individuazione dei destinatari” e perciò l’ambito di applicazione di tutte le future norme che interesseranno i soggetti della sfera pubblica, separa il sistema universitario: da una parte le c.d. università statali, dall’altra le c.d. università non statali. E fin qui, forse, potrebbe anche apparire naturale questa distinzione, stante le diverse fonti di finanziamento che ne alimentano le attività. Non è più naturale o comunque rischia di condurre a esiti imprevisti e imprevedibili, ma si potrebbe dire perniciosi, quando la distinzione va oltre sino a estendersi a tutte le future norme che potranno riguardarne l’organizzazione e l’azione.
Le università statali, infatti, sono “apparentate”, nelle loro sorti, ai musei, agli archivi, alle biblioteche statali, ossia a soggetti che sono, ad oggi, vere e proprie articolazioni periferiche del Mibact ancora, e da sempre, alla ricerca di una propria “autonomia” che questa disposizione non si prefigge comunque di accrescere, come espressamente si sottolinea nella Relazione al testo. Le università non statali sono “apparentate” alle società a partecipazione pubblica che operano in regime di concorrenza e ad altri soggetti “privati” che orientano la loro attività a finalità lucrative.
Che ne sarà della nozione unitaria di universitas costruita nei secoli se queste scelte dovessero essere confermate? Come saranno garantite le funzioni di formazione superiore e di ricerca scientifica in nome delle quali il Costituente intese riconoscere l’autonomia delle Università e perciò la loro diversa soggettività? Avremo soggetti che giocano la medesima partita, nello stesso campo da gioco, ma con regole differenti ben oltre le differenze collegate alle diverse fonti di finanziamento? Da qui l’allarme e le richieste forti e congiunte che CUN e CRUI hanno rappresentato alla Commissione Affari Costituzionali del Senato.
L’articolo per una lettura integrale
>http://tinyurl.com/ldjeeqf (08-10-2014).