Home 2014 20 ottobre RETRIBUZIONI RETRIBUZIONI. USPUR CONTRO LA SOSPENSIONE DEI MECCANISMI DI ADEGUAMENTO RETRIBUTIVO
RETRIBUZIONI. USPUR CONTRO LA SOSPENSIONE DEI MECCANISMI DI ADEGUAMENTO RETRIBUTIVO PDF Stampa E-mail

Il meccanismo di adeguamento retributivo è stato a suo tempo introdotto per garantire in maniera stabile la salvaguardia del potere d’acquisto del salario. Sulla base di tale meccanismo l’ISTAT calcolava l’aumento medio registrato dalle retribuzioni dei lavoratori del pubblico impiego nel periodo precedente e determinava, di conseguenza, l’aumento da attribuire come conguaglio agli stipendi dei docenti universitari (aumento tardivo rispetto a quanto percepito dagli altri impiegati del pubblico impiego). Si trattava di uno strumento fondamentale e irrinunciabile che ha garantito negli anni il mantenimento del “salario reale”, non esistendo, per i soli docenti universitari, la possibilità di sedersi periodicamente al tavolo della contrattazione (possibilità, questa, che è stata data alle altre categorie della dirigenza generale dello Stato di cui all’art. 3 del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165). La Corte Costituzionale, con sentenza 17 Dicembre 2013, n. 310, ha precisato che il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso cui può attuarsi una politica di riequilibrio del bilancio, implicano sacrifici gravosi, come quello del blocco degli stipendi di dipendenti pubblici non contrattualizzati, tra i quali i docenti universitari, che trovano giustificazione nella situazione di crisi economica. In particolare – prosegue la Consulta - in ragione delle necessarie attuali prospettive pluriennali del ciclo di bilancio, tali sacrifici non possono non interessare periodi, certo definiti, ma più lunghi rispetto a quelli presi in considerazione dalle richiamate sentenze di questa Corte, pronunciate con riguardo alla manovra economica del 1992. Tuttavia si sottolinea che il periodo di tempo di validità delle norme di contenimento della spesa pubblica può avere sì durata pluriennale, che una volta fissata non può rinnovarsi di anno in anno, ma assumendo così carattere di continuità illimitata al di fuori di ogni vaglio di ragionevolezza.
(Fonte: Segreteria nazionale USPUR 12-09-2014)