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RICERCATORI. PROSPETTIVE DI RECLUTAMENTO NELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI STABILITÀ PDF Stampa E-mail

Con l'art. 28, co. 28, il DdL Stabilità introduce la possibilità per le università “virtuose” di assumere ricercatori a tempo determinato (RTD) nella misura del 50% del personale (Professori di I e II fascia, ricercatori a tempo indeterminato) che ha cessato il servizio l’anno precedente e del 100% dei ricercatori che, sempre nell’anno precedente, hanno concluso il contratto di tipo "a".
Questa misura non può essere considerata una soluzione concreta al problema dei bassi livelli di reclutamento di ricercatori in Italia. In primo luogo perché essa farà sentire i suoi effetti solo a partire dal 2016, quando i primi contingenti di RTDa di una qualche entità termineranno il loro percorso. Il fatto che negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della legge 240/2010 il reclutamento di giovani ricercatori abbia fatto registrare solo poche centinaia di nuovi ingressi, contribuirà certamente a neutralizzare l'efficacia immediata di questo tipo di soluzione.     
In secondo luogo, questa misura avrà un impatto molto disomogeneo sulle diverse realtà accademiche regionali. La IV Indagine annuale ADI su Dottorato e Post-doc ha messo in evidenza come nel 2013 ci siano state intere regioni in cui le Università hanno reclutato pochissimi RTDa o non li hanno reclutati affatto. Il Governo sembra ignorare l'elemento centrale della questione e cioè che, sempre nel 2013, le tre regioni che hanno reclutato più RTDa detenevano da sole il 50% dei posti messi a bando in tutta Italia. Oltre al suddetto intervento, il DdL (art. 28, co. 29) contiene una misura che intaccherà ulteriormente le possibilità di accesso al ruolo per i giovani ricercatori a tempo determinato. Viene infatti abolito il vincolo contenuto nel DLgs 49/2012 (art. 4, co. 9, l. c) che collegava il reclutamento di RTD di tipo "b" - l'unica figura che tramite un meccanismo di tenure-track prospetta un accesso al ruolo degli strutturati - all'assunzione dei docenti ordinari. Come già osservato in molte altre occasioni, dato il momento di profonda difficoltà economica, gli atenei si orienteranno verso la figura che richiede il minor aggravio e cioè quella del RTD di tipo "a", sprovvisto di tenure-track e più precario.
(Fonte:
www.dottorato.it/adi/notizie 25-10-2014)