Home 2015 14 aprile IN EVIDENZA PUR DI NON SBLOCCARE IL TURNOVER PROFESSORI A CONTRATTO PROMOSSI SALVATORI DEI CORSI DI STUDIO
PUR DI NON SBLOCCARE IL TURNOVER PROFESSORI A CONTRATTO PROMOSSI SALVATORI DEI CORSI DI STUDIO PDF Stampa E-mail

Le insidie della “toppa pericolosa” che “istituzionalizza il precariato nelle università”, contenuta in un recente decreto del MIUR (DM n. 194) sui requisiti di accreditamento dei corsi di studio, è stato lo stesso vicepresidente della CRUI a sottolinearle sulle pagine de Il Fatto Quotidiano. Come noto, il DM 47/2013 stabilisce una numerosità minima di docenti per l’accreditamento dei corsi di studio declinata in termini di tipo di docente (professore o ricercatore), tipo di SSD (base/caratterizzante o affine) e corrispondenza tra settore disciplinare del docente e settore disciplinare delle attività formative previste. La numerosità minima varia in base al tipo di corso di studi (triennale, magistrale e ciclo unico) e all’anno accademico, essendo previsto un graduale raggiungimento della numerosità richiesta nel 2016/2017. La mancata sussistenza dei requisiti può comportare la soppressione del corso di studi. Ma il 27 marzo scorso il MIUR ha concesso alle università di poter conteggiare anche i docenti a contratto. Basta prevedere un po’ di contratti qui e là, con un qualsiasi esperto preso a caso ed il corso di laurea è salvo. Si può insegnare qualsiasi cosa, purché non si assumano nuovi docenti. La motivazione per l’alleggerimento dei requisiti di docenza è nel blocco del turnover. Prendendo atto di un turnover decisamente ridotto, il Ministero, seguendo parzialmente i suggerimenti dell’ANVUR ha concesso un regime di requisiti più elastico. Se da una parte si blocca il turnover, dall’altra si concede una boccata di ossigeno ai corsi a rischio di chiusura, legittimando il ricorso a docenza esterna ai fini dei requisiti di accreditamento. Non è chiaro se si tratti di un tipico intervento emergenziale, oppure se ci sia una differente logica. Tra le FAQ del sito dell’ANVUR relative al requisito di numerosità minima dei docenti si legge che “Il principio ispiratore che guida questo indicatore è che il docente di riferimento deve essere “competente” sul Corso di Studio in modo da poterne seguire la progettazione, lo svolgimento e la verifica (cioè l’AQ del corso)”. Di conseguenza, deduciamo che un contrattista, anche se non appartiene a uno specifico SSD e svolge attività didattica per un solo anno accademico, è considerato competente sul Corso di Studio, tanto da poterne seguire la progettazione, lo svolgimento e la verifica. Di contro, un docente del corso, appartenente ad un SSD affine a un settore previsto nell’offerta, non è sufficientemente “competente”. Ci avevano fatto capire che per insegnare (e fare ricerca) all’Università è necessaria una severa selezione basata sull’accertamento della qualificazione scientifica nello specifico settore disciplinare. Salvo poi scoprire che qualsiasi esperto senza abilitazione è in realtà più “competente”. D’altra parte, il contratto per attività di insegnamento previsto dalla 240/2010 ha la funzione di arricchire l’offerta formativa attraverso la collaborazione di esperti di alta qualificazione, non quella di coprire buchi di docenza. C’è una logica, oppure è la solita legge scritta nel retrobottega di un Ministero?
A queste considerazioni riportate nell’articolo di B. Bruno (Roars 07-04-2015) si aggiunge il commento di A. Figà Talamanca: Si elimina così ogni incentivo a una ragionevole distribuzione dell’organico. Tutti i posti di ruolo resteranno nelle aree e nei settori più forti nell’ateneo, gli altri settori dovranno accontentarsi di contratti di insegnamento mal pagati ed assegnati a soggetti di dubbia competenza. In particolare continueranno a fiorire corsi di laurea in ingegneria sostanzialmente privi di docenti di ruolo nelle materie di base il cui insegnamento è affidato ad insegnanti della scuola secondaria. Non sarà possibile aspettarsi un ridimensionamento del personale docente delle facoltà di medicina, quasi sempre sovradimensionato per le attività didattiche, e dimensionato per le attività assistenziali quando non era prevista attività assistenziale a pieno tempo per gli specializzandi. Sospetto che l’eliminazione delle clausole indicate dall’ANVUR sia anche il frutto del “lobbying” delle università telematiche, le prime vittime dei “requisiti minimi”. Per continuare, il commento di G. Salmeri: Che un docente a contratto (incardinato in nessun SSD) «valga» di più di un docente organico che insegna in un SSD che non coincide con il proprio è un’enormità. E quello di Fido: Se si vuole veramente evitare la chiusura di molti corsi di laurea il metodo più ovvio sarebbe quello di assumere almeno alcuni dei tanti talenti (abilitati, internazionalizzati, premiati ecc.) che ci sono in giro…Infine la chiosa di G. De Nicolao: A quanto pare, le telematiche hanno vinto e l’ANVUR ha perso.