Home 2015 8 luglio RIFORMA UNIVERSITARIA CHE COSA SONO LE UNIVERSITÀ. RIMANGANO NELLA PA MA SI APPLICHINO LE LEGGI ESISTENTI
CHE COSA SONO LE UNIVERSITÀ. RIMANGANO NELLA PA MA SI APPLICHINO LE LEGGI ESISTENTI PDF Stampa E-mail

Nicola Casagli, nel suo terzo articolo sulle ventilate prospettive di far uscire l'università dalla pubblica amministrazione per liberarla da vincoli impropri, arriva a una conclusione che qui si sintetizza.
Le Università sono enti pubblici non statali a ordinamento autonomo, in molti casi non godono ormai più di prevalente finanziamento pubblico, non impattano sul debito né sul disavanzo ma anzi contribuiscono alla crescita del PIL secondo il vigente SEC2010, devono operare ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità, si danno propri statuti e regolamenti, eleggono o nominano autonomamente i propri organi e rappresentanti, non sono controllate né vigilate dal Ministero. Un po’ tutti chiedono di essere esclusi dai vincoli della Legge di contabilità e finanza pubblica del 31 dicembre 2009, n. 196, dal famigerato elenco ISTAT e, soprattutto, da tutte le sciagurate norme a esso ricollegate, cercando condizioni speciali per rimanere nella PA.
Noi universitari dovremmo essere i primi a pretendere un trattamento speciale all’interno della PA proprio in forza delle prerogative speciali garantite dalla Costituzione, dalla Legge, dal buon senso e dalla necessità di non porre inutili freni allo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del nostro Paese. Quello che veramente sarebbe necessario per liberare l’Università dai vincoli impropri della PA sarebbe un semplicissimo articoletto di legge così formulato: "Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall’articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento". Per chiarire bene una volta per tutte ai burocrati ministeriali il concetto di autonomia, sarebbe inoltre assolutamente indispensabile specificare in fondo: "È esclusa l’applicabilità di disposizioni emanate con circolare". Ma questo c’è già: è esattamente l’art. 6 comma 2 della Legge 9 maggio 1989, n. 168. Grazie ad Antonio Ruberti.
In conclusione, a ben vedere, la cosa migliore da fare è proprio di lasciare tutto com’è, senza introdurre alcuna nuova norma e pretendendo semplicemente l’applicazione delle leggi che già ci sono. (Fonte: N. Casagli, Roars 08-06-15)