Home 2015 7 settembre ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE. RASSEGNA DELLE PRINCIPALI MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO I GIUDICI AD ANNULLARE ALCUNI ATTI
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE. RASSEGNA DELLE PRINCIPALI MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO I GIUDICI AD ANNULLARE ALCUNI ATTI PDF Stampa E-mail

Il Tar Lazio ha rilevato diverse ipotesi di illegittimità nell'Abilitazione scientifica nazionale (Asn), e pare utile procedere con una breve rassegna delle principali motivazioni che hanno indotto i Giudici ad annullare alcuni atti. I vizi rilevati dal Tribunale attengono sia alla dimensione procedurale, con specifico riferimento alla composizione dell’organo decidente, sia alla dimensione sostanziale, con riguardo alle valutazioni concretamente svolte dalle commissioni giudicatrici – che iniziano ad essere vagliate, in maniera più o meno profonda, dal Giudice.
Sul piano procedurale, con ordinanza 16 giugno 2015, n. 8409/2015, i Giudici della Sezione III-bis di Piazzale Flaminio censurano la composizione della Commissione, per essere un membro, in particolare, non competente nella materia oggetto di valutazione (demografia e statistica sociale). L’ordinanza si distingue sul piano processuale, in quanto dispone l’integrazione del contraddittorio a tutti i controinteressati, per i possibili effetti caducatori.
Quanto ai rilievi sostanziali, si segnalano le seguenti statuizioni. Con pronuncia del 30 giugno 2015, n. 8753, redatta in forma semplificata, a Piazzale Flaminio si giunge a contestare la fondatezza della decisione della Commissione (per l’area concorsuale di Economia e gestione delle imprese), rilevando una motivazione insufficiente o contraddittoria in relazione agli scritti scientifici presentati dal candidato. Qui la critica al giudizio reso è serrata: viene stigmatizzato, infatti, un “difetto evidente di motivazione del giudizio collegiale e dei giudizi individuali resi dalla Commissione nei riguardi della ricorrente, insito nella circostanza che essi si limitano ad enunciare l’avvenuta effettuazione di una valutazione analitica dei titoli e della produzione scientifica, della quale tuttavia non si riscontra traccia concreta nei giudizi stessi, che si limitano ad indicare la valutazione finale e complessiva (titoli: non idonei a dimostrare la maturità scientifica; produzione scientifica: livello “limitato”) senza dar conto alcuno della valutazione operata dei singoli titoli o scritti, in palese violazione dell’obbligo di analiticità previsto dal D.D. n. 161/2013 (cfr. T.A.R. Lazio, III, 13 novembre 2014, n. 11430)”.
Anche nella sentenza 8745/2015 sono accolte le censure circa il “difetto di motivazione del giudizio collegiale e dei giudizi individuali resi dalla Commissione nei riguardi della ricorrente, insito nella circostanza che essi operano una valutazione «non positiva» dei titoli del tutto immotivata e contrastante con la parte descrittiva dei medesimi”. In diversi casi, poi, viene rilevata la contraddittorietà e stigmatizzata l’illogicità del ragionamento in base al quale il superamento delle due mediane (su tre) possa poi tradursi nell’insufficienza dell'attività scientifica svolta. Un simile giudizio, infatti, apparentemente contraddittorio, potrebbe essere superato solo da una motivazione adeguata, che invece risultava del tutto carente dai fatti dedotti in controversia (così la pronuncia n. 8753/2015). Sul tema delle mediane, si può compiere un piccolo passo indietro e ricordare come, tre mesi fa (sez. III, 16 aprile 2015, n. 5640), il Tar aveva ritenuto inadeguati i criteri valutativi meramente quantitativi, sostenendo la necessità di una valutazione calibrata e dettagliata, perché legata all’attività scientifica nel suo insieme e in quanto relativa a una procedura abilitativa, vale a dire senza limitazione del numero dei posti. Per il Tribunale, infatti, “premesso che trattasi di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato né predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (cfr. TAR Lazio, III, n. 11500 del 2014), è necessario evidenziare al riguardo che gli indici correlati alle mediane, essendo a carattere quantitativo (cfr. all. A, B al D.M. n. 76 del 2012), non possono comunque assumere un ruolo decisivo ai fini dell’abilitazione medesima, né dunque il mancato superamento delle stesse mediane risultare preclusivo ai suddetti scopi, essendo preminente all’uopo il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dagli abilitandi (cfr. già Tar Lazio, III, ord. n. 3079 del 2014)”. Con altra sentenza della Sezione Terza (23 giugno 2015, n. 8587), si rileva invece la violazione del giudizio del candidato in relazione alla duplice votazione (singola e collegiale) che impegna necessariamente la Commissione. Richiamando l’art. 8 del D.P.R. n. 222 del 2011, in base al quale “la commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti” (ribadito poi nel bando di concorso, indetto con d. dirett. n. 222 del 2012), il Tar, in linea con altri precedenti, rileva che “perché si giunga alla formazione di tale maggioranza ai fini dell’idoneità o a un giudizio di non idoneità è necessario che ciascun commissario si esprima chiaramente in termini favorevoli o negativi nei confronti di ciascun candidato, e che in seguito la commissione rielabori collegialmente tali giudizi individuali in una valutazione complessiva del candidato, che costituisca – per quanto possibile – una sintesi dei singoli pareri”. Sempre con sentenza del 30 giugno, n. 8751/2015, si rileva la “evidente incoerenza tra il carattere sostanzialmente positivo dei giudizi (sia individuali, sia collegiali) espressi dalla Commissione nei suoi riguardi e la decisione di negare l’abilitazione”. In particolare, viene ritenuta arbitraria e manifestamente incongruente la soglia minima di 80/100 stabilita dalla Commissione. Più articolata la sentenza n. 8742/2015 (Sez. III-bis, del 30 giugno), che prende in considerazione alcuni criteri aggiuntivi stabiliti dalla Commissione, per rilevarne l’illegittimità. Se ne segnalano due. Da un lato, la Commissione aveva introdotto il criterio ulteriore in base al quale “la qualità delle pubblicazioni è più importante rispetto alla collocazione editoriale”. In merito, il Tar rileva che “la suddetta motivazione non appare idonea a sorreggere la scelta effettuata atteso che, da un lato, si riduce sostanzialmente in una mera petizione di principio e, dall’altro, finisce effettivamente per scardinare la logica sulla base della quale è stata impostata la riforma Gelmini nel senso di ancorare per quanto possibile la valutazione sull’abilitazione universitaria a criteri di carattere oggettivo. Dall’altro, la stessa Commissione aveva introdotto una valutazione delle pubblicazioni che poteva considerarsi prioritaria rispetto alla valutazione dei titoli. Infatti, “per quanto attiene all’ulteriore criterio aggiuntivo secondo cui «nel formulare il giudizio complessivo dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati dai candidati, la Commissione considererà prioritaria la valutazione delle pubblicazioni scientifiche rispetto a quella dei titoli», si rileva che, in primo luogo, la predetta scelta non è sorretta da alcuna motivazione e, dall’altro, che, comunque, una scelta in tal senso è in radice illegittima atteso che il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 3 del D.M. n. 76 del 2012 non consente una ponderazione del peso da attribuire da un lato alla produzione scientifica e dall’altro ai titoli che finisca sostanzialmente per disconoscere il valore dei titoli”. (Fonte: B. Cariotti, http://www.irpa.eu/materiali-commenti/docs/univ-doc/abilitazione-scientifica-nazionale-il-punto-sulla-recente-giurisprudenza/ 09-07-15)