Home 2015 7 settembre RICERCA. RICERCATORI. VALUTAZIONE DELLA RICERCA CUN. ANALISI E PROPOSTE IN MERITO ALLA BOZZA DI BANDO VQR 2011-2014
CUN. ANALISI E PROPOSTE IN MERITO ALLA BOZZA DI BANDO VQR 2011-2014 PDF Stampa E-mail

Si riportano alcune osservazioni formulate dal CUN sulla Bozza di Bando concernente l’esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014 pubblicata dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR in data 8 luglio 2015.

Il CUN ribadisce la necessità di una maggiore condivisione con le comunità scientifiche circa gli aspetti tecnici della VQR e auspica che, in future edizioni, il CUN sia messo in condizione di formulare osservazioni e proposte già sulla bozza del decreto ministeriale che ne avvia le procedure. Inoltre suggerisce che la valutazione in peer review, di norma applicata integralmente ai settori non bibliometrici, sia parimenti assicurata almeno alla metà dei prodotti di ciascuna area bibliometrica. Il CUN suggerisce anche che i prodotti con coautori afferenti a diverse aree disciplinari CUN e a diversi Dipartimenti della medesima Istituzione universitaria possano essere presentati per ciascun Dipartimento cui appartenga almeno un autore. Auspica l’introduzione di un opportuno indicatore per i dipartimenti, parallelo a quello per gli Atenei denominato IRAS2, modificando di conseguenza anche la ripartizione dei pesi per il calcolo dell’indicatore complessivo. Rileva che la condizione che le borse di studio post-dottorato e gli assegni di ricerca siano «istituiti dalla Struttura» (punto 3.2 del bando) sembra essere alquanto restrittiva nei molti casi di borse o assegni istituiti da enti esterni ma goduti presso la truttura.
Il CUN raccomanda di fornire i profili di qualità anche non prendendo in considerazione i soggetti inattivi, tenuto conto che tali posizioni hanno spesso origini non recenti e rappresentano situazioni su cui non è facile per le Istituzioni intervenire efficacemente.
Infine ribadisce che "non è condivisibile il ripetersi di un’impostazione della VQR che sembra tendere all’obiettivo di stilare classifiche o graduatorie tra le istituzioni (v. art. 6, c. 4, lettera b) del DM concernente le Linee guida o il secondo periodo del punto I.2 dell’Appendice I, Bozza di Bando) quando il fine ultimo di ogni valutazione dovrebbe essere il miglioramento della qualità del sistema. Si ritiene infatti che forme di rating, molto più significative e utili al fine suddetto, dovrebbero sostituire i ranking che inevitabilmente amplificano artificiosamente piccole differenze fra le strutture". (Fonte 23-07-15)