Home 2015 26 ottobre DOCENTI LA MANCATA COMUNICAZIONE DÌ UNA CONSULENZA RETRIBUITA, ANCORCHÉ NON SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE, COSTITUISCE ILLECITO DISCIPLINARE PER IL DOCENTE
LA MANCATA COMUNICAZIONE DÌ UNA CONSULENZA RETRIBUITA, ANCORCHÉ NON SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE, COSTITUISCE ILLECITO DISCIPLINARE PER IL DOCENTE PDF Stampa E-mail

Il fatto che un’attività di consulenza non debba costituire oggetto di previa autorizzazione, non esclude che incomba sul previo esercizio della stessa l’obbligo del docente di comunicare all’Ateneo la natura dell’oggetto e della durata dell’incarico, nonché dell’articolazione temporale dell’impegno richiesto. E ciò si basa sulla considerazione che il docente, quale dipendente e nel rispetto del codice etico, debba non solo comportarsi nei confronti del datore di lavoro secondo criteri improntati al rispetto della correttezza e della buona fede, ma deve mettere l’Ateneo nelle condizioni di poter valutare la configurabilità o meno di un conflitto d’interessi. Quindi è il docente che a ragion veduta deve farsi parte diligente nel comunicare al proprio datore di lavoro le attività retribuite erogate a terzi, e la mancata comunicazione costituisce violazione del codice etico e, quindi, illecito disciplinare, al concretizzarsi del quale incombe sul Rettore (che nel sistema disciplinare svolge la funzione di accusa davanti al Collegio di disciplina) l’obbligo di procedere. Il parallelo tra illecito etico e illecito disciplinare trova il proprio fondamento, non nella legge 190/2012 e nel suo DPR 16 aprile 2013, n. 62 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2013, n. 129) contenente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che, sebbene normativa successiva alla c.d. legge Gelmini, è in rapporto di generalità rispetto a quest’ultima, ma nell’art. 2, comma 4, della legge c.d. Gelmini che espressamente stabilisce che: “… Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il senato accademico …”.
Volendo trarre una conclusione, dunque, la mancata comunicazione di una consulenza retribuita, ancorché non soggetta ad autorizzazione, costituisce illecito disciplinare. (Fonte: L. Canullo,
www.lavocedeldiritto.it 09-09-15)