Home 2015 23 novembre IN EVIDENZA LEGGE DI STABILITÀ 2016. COMMI DELL'ARTICOLO 1 RIGUARDANTI L'UNIVERSITÀ E LA RICERCA NEL MAXIEMENDAMENTO APPROVATO DAL SENATO IL 20-11-15
LEGGE DI STABILITÀ 2016. COMMI DELL'ARTICOLO 1 RIGUARDANTI L'UNIVERSITÀ E LA RICERCA NEL MAXIEMENDAMENTO APPROVATO DAL SENATO IL 20-11-15 PDF Stampa E-mail

Diritto allo studio: più 5 milioni per borse di studio per studenti universitari. Esenzione Irpef per le borse di studio Erasmus Plus. E sempre in ambito di internazionalizzazione 38 milioni per il 2016 (75 a partire dal 2017) per la chiamata diretta di 500 professori universitari (dall'estero o operanti in Italia), che si sono distinti per elevato merito scientifico. Altri fondi per l'assunzione di 1200 ricercatori (200 agli enti di ricerca e 1000 alle università). Per i docenti e ricercatori universitari sblocco degli scatti: 25 milioni per il 2016, 30 milioni dal 2017. Dettagli e altre disposizioni: vedi sotto ai commi selezionati dell'art. 1 del maxiemendamento della Legge di Stabilità 2016.

  • BORSE DI STUDIO. ESENZIONI IRPEF (Commi 25-27)
  • 25. Per l'intera durata del programma "Erasmus plus", alle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFA), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, si applicano le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
  • 26. All'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6 bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate della Provincia Autonoma di Bolzano sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti".
  • 27. Le disposizioni di cui al comma 26 si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione al sensi della normativa vigente.
  • CHIAMATE DIRETTE PER ELEVATO MERITO SCIENTIFICODI PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA (Commi 110-115)
  • 110. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività deI Sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è istituito, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico secondo le procedure di cui ai commi da 110 a 115, il "Fondo per le Cattedre Universitarie del Merito", di seguito "Fondo": al Fondo sono assegnati 38 milioni di euro nell'anno 2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
  • 111. Il finanziamento è destinato al reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia per chiamata diretta secondo procedure nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 112 volti a valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati, con esclusione dei professori universitari di atenei italiani già appartenenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, ai ruoli della medesima fascia per la quale è bandita la procedura.
  • 112. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono disciplinati:
  • i requisiti diretti a dimostrare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica secondo i migliori standard valutativi nazionali e internazionali propri del settore scientifico-disciplinare di riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produttività scientifica individuale nei cinque anni precedenti alla procedura;
  • le procedure per l'individuazione dei soggetti meritevoli della chiamata diretta da parte delle università;
  • l'individuazione della medesima classe stipendiale da attribuire ai soggetti selezionati;
  • la partecipazione alle commissioni per lo svolgimento della procedure di cui al comma 111, di studiosi nazionali e internazionali di alta qualificazione operanti nei settori della ricerca scientifica e tecnologica, nel limiti delle risorse di cui al comma 110;
  • il numero dei posti di professore universitario destinati al reclutamento mediante chiamata diretta, egualmente distribuiti tra la prima e Ia seconda fascia, ed i criteri per l'individuazione dei relativi settori scientifico-disciplinati di riferimento: i predetti criteri possono essere informati a obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana; almeno il 50 per cento dei posti di professore universitario, di prima e seconda fascia, destinati al reclutamento mediante chiamata diretta, deve essere attribuito entro un anno dalla data di indizione della relativa procedura selettiva;
  • i criteri e le modalità mediante i quali le università italiane procedono alla chiamata diretta dei professori universitari, all'esito delle procedure di cui al comma 111, e l'eventuale concorso delle università agli oneri finanziari derivanti dalla assunzione in servizio del medesimi professori;
  • la permanenza in servizio nelle università italiane dei professori chiamati all'esito delle procedure di cui al comma 111.
  • 113. Nel caso in cui i professori chiamati ai sensi del comma 112, lettera f), cambino sede universitaria, le risorse finanziarie occorrenti per il relativo trattamento stipendiale sono conseguentemente trasferite.
  • 114. Per favorire la mobilità dei professori di prima fascia tra sedi universitarie diverse, è destinata una somma non superiore a 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 110.
  • 115. La quota parte delle risorse di cui al comma 110 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai precedenti commi da 110 a 114 confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel fondo per il finanziamento ordinario delle università statali.
  • ASSUNZIONE DI RICERCATORI UNIVERSITARI (RTDb) E DI RICERCATORI NEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA (Commi 133-136)
  • 133. AI fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 47 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia;
  • il fondo ordinario per il finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.
  • 134. L'assegnazione alle singole università dei fondi di cui al comma 133 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto del risultati della valutazione della qualità della ricerca (V.Q.R.).
  • 135. L'assegnazione agli enti pubblici di ricerca dei fondi di cui al comma 133 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto dei medesimi criteri di riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca.
  • 136. La quota parte delle risorse di cui al comma 133 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario e del fondo ordinario per il finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca.
  • ASSUNZIONE DI RICERCATORI UNIVERSITARI (RTDa) SENZA LIMITAZIONI DA TURNOVER (Comma 137)
  • 137. Per il medesimo fine di cui al comma 133 e tenendo conto della situazione di bilancio delle singole università, all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «A decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2015» e dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dall'anno 2016, alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate Ie limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, e dal decreto del Presidente del Consiglio del ministri 31 dicembre 2014, con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240».
  • CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI MEDICI (Comma 138)
  • 138. Al fine di aumentare il numero del contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2016, di 86 milioni di euro per l'anno 2017, di 126 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
  • AUMENTO DEL FONDO INTEGRATIVO PER BORSE DI STUDIO (Comma 139)
  • 139. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, II Fondo Integrativo statale (FIS) per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è incrementato di 5.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016 (aumenta così da 162 a 167 milioni).
  • AGEVOLAZIONI FISCALI PER FAVORIRE IL RITORNO IN ITALIA DI GIOVANI TALENTI (Comma 142)
  • 142. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto Iegislativo 14 settembre 2015, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238 (agevolazioni fiscali per favorire il ritorno in Italia di giovani talenti), che si sono trasferiti in Italia fino al 6 ottobre 2015 applicano, per il periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2016, per il regime agevolativo di cui al presente articolo".
  • AUMENTO DELLA QUOTA PREMIALE DELL'FFO (Comma 144)
  • 144. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 (questi fondi saranno usati per gli scatti stipendiali dei docenti universitari).
  • ASSUNZIONE DI 500 FUNZIONARI SELEZIONATI ANCHE TRA I LAUREATI NELLE CLASSI DI LAUREE IN BENI CULTURALI (Comma 175-177)
  • 175. E' autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero del beni e delle attività culturali e del turismo di 500 funzionari, selezionati anche tra i laureati nelle classi di lauree in beni culturali L 01, da inquadrare, nel rispetto della dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al regolamento e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica Fl, nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte.
  • 176. Il personale di cui al comma 175 è assunto, in deroga all'articolo 1, comma 425, della, legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'emanazione del relativi bandi resta comunque subordinata, ove necessario per escludere situazioni di eccedenza nell'ambito di ciascuno del profili professionali di cui al comma 175 in relazione alle assunzioni da effettuare, alla rimodulazione della ripartizione per profili della dotazione organica dell'Area III di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 agosto 2015.
  • 177. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 175 e 176 è autorizzata la spesa nei limiti di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e al Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - le assunzioni effettuate ai sensi del precedenti commi ed i relativi oneri.