Home 2015 23 novembre SISTEMA UNIVERSITARIO. PROPOSTE DI RIFORMA L'UNIVERSITÀ NELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016
L'UNIVERSITÀ NELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 PDF Stampa E-mail

Le Università che potranno permettersi la sostenibilità economica dell’assunzione di Ricercatori di tipo A (art. 24, co. 3, lettera a, della legge 240/2010 – contratti da 3 anni + 2 prorogabili una sola volta), potranno assumerne senza dover rispondere al meccanismo del turn over (che nel caso degli RTDa corrisponde al 100% dell’anno precedente). La virtuosità degli atenei è misurata attraverso le disposizioni del DPCM del 31 dicembre 2014, secondo cui le spese del personale non devono superare l’80% delle spese complessive e tramite l’indicatore ISEF, che dovrà essere superiore a 1. Secondo le note del Ministero, questi criteri serviranno ad evitare assunzioni indiscriminate, che andrebbero poi a compromettere gli indicatori utili all’assunzione di personale a tempo indeterminato.
Si prevede l’assunzione nel sistema universitario italiano di 500 professori di prima e seconda fascia, “secondo procedure nazionali distinte rispetto alle ordinarie modalità di assunzione vigenti previste dalla legge 240/10 (abilitazione nazionale e concorsi locali)”. Per l’assunzione il governo piazza nel FFO 38 milioni di euro nel 2016 e 75 milioni dal 2017. Si esonera il MIUR dalla definizione della disciplina di questa nuova modalità di assunzione, demandandola ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ripartizione dei posti tra i settori scientifico disciplinari, criteri di valutazione dei candidati e composizione delle commissioni, trattamento stipendiale, modalità di chiamata da parte delle Università ed eventuale concorso delle Università agli oneri finanziari connessi all’assunzione). Si garantisce a questi docenti anche un medesimo trattamento stipendiale qualora dovessero passare da una sede all’altra. E, a proposito di mobilità tra università, il Governo ha deciso di prelevare dalle cifre riguardanti questo punto una quota dall’entità massima di 10 milioni di euro da destinare alla mobilità dei soli professori di prima fascia già in servizio.
All’interno dell’art. 1 del maxiemendamento (ex art. 17, co. 1, 2 e 3) della Legge di Stabilità approvata in Senato il 20-11-15 è inserito lo stanziamento di 55 milioni per il 2016 e di 60 milioni dal 2017 in poi per quanto riguarda l’assunzione di circa 1020 Ricercatori di tipo B (contratti triennali non rinnovabili, con la possibilità di conseguire l’abilitazione scientifica nazionale e – in caso di valutazione positiva – di essere inquadrati come professori associati). Nella Legge di Stabilità si prevede inoltre che questo stanziamento potrà pesare per il 70% per il cofinanziamento dell’eventuale passaggio a professore associato di questi ricercatori. Questo provvedimento è ovviamente riferito alla sola assunzione di 1020 Ricercatori di tipo B e i fondi in questa Legge di Stabilità servono semplicemente a pagare i relativi stipendi per gli anni successivi.
L’attuale regime di finanziamento per le borse di specialità medica prevede il seguente schema: 637 milioni di euro per il 2016, 638 milioni per 2017, 2018, 2019 e 612 milioni di euro dal 2020 in poi. La Legge di Stabilità 2016 inserisce: 57 milioni di euro nel 2016, 86 nel 2017, 126 nel 2018, 70 nel 2019 e 90 dal 2020 in poi. (Fonte 12-11-15)