Home 2016 23 febbraio ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE PER L’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE DEI PROFESSORI UNIVERSITARI SEMPLICE MAGGIORANZA
PER L’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE DEI PROFESSORI UNIVERSITARI SEMPLICE MAGGIORANZA PDF Stampa E-mail

Consiglio di Stato, Sez. VI – sentenza 5 febbraio 2016: Per l’abilitazione nazionale alle funzioni di professore universitario è sufficiente la maggioranza dei voti dei commissari; si ritiene illegittima la norma regolamentare che, per l’abilitazione stessa, prevedeva un quorum minimo dei quattro quinti dei componenti. Nel frattempo, nuove notizie di stampa riferiscono che la controversia sul punto delle maggioranze ha avuto la conseguenza di mettere in stallo la bozza di nuovo regolamento ASN, tanto che si prevede che non vi saranno ulteriori novità fino all’estate se non oltre. La sentenza del CdS fa giurisprudenza ed abroga il regolamento ASN nella parte concernente la maggioranza di 4/5. Perciò già da venerdì 5 febbraio la maggioranza è semplice (3 su 5) per la vecchia procedura ASN: sulla cosa non può esserci più alcun dubbio. Come sul fatto che così dovrà essere (pena illegittimità) in un qualunque nuovo regolamento ASN 2.0.
Il Consiglio di Stato di venerdì ha dunque respinto il ricorso MIUR ed ha quindi confermato la correttezza dell’impostazione del TAR. Ma si pone pertanto ad oggi un enorme problema di disparità di trattamento nei confronti di tutti i candidati che hanno riportato 3 giudizi su 5 sui quali né il TAR né il Consiglio di Stato hanno potuto esprimersi correttamente assegnando l’abilitazione (ai sensi dell’unica possibile legittima maggioranza deliberante: 3 commissari su 5). Sarebbe pertanto necessario che il MIUR intervenga in autotutela applicando erga omnes il nuovo legittimo regolamento ASN. Infatti, i
l D.G. Livon annuncia in una lettera un intervento in autotutela del MIUR a seguito della sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra. L’intervento in autotutela, benché basato sul riconoscimento di un provvedimento avente efficacia erga omnes, si applica però esclusivamente alle procedure in corso oppure a quei candidati che abbiano tempestivamente opposto ricorso. Il che fa supporre che la controversia giudiziaria sul punto sia destinata a continuare. (Fonte: civil, Roars 07-02-16; Redazione Roars 17-02-16)