Home 2016 22 marzo ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE ASN. VARATE LE NUOVE REGOLE. PARERE POSITIVO DEL CONSIGLIO DI STATO
ASN. VARATE LE NUOVE REGOLE. PARERE POSITIVO DEL CONSIGLIO DI STATO PDF Stampa E-mail

Le nuove regole per l’abilitazione scientifica nazionale (“Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale e per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari ... ”) hanno ottenuto il via del Consiglio dei Ministri. La riforma era appena slittata dal 28 febbraio scorso, data entro la quale era stata fissata la nuova abilitazione. Il nuovo sistema, i cui parametri dettagliati saranno indicati in due decreti ministeriali in arrivo nelle prossime settimane, prevede la procedura «a sportello», cioè la possibilità di presentare la domanda di abilitazione durante tutto l’anno e non più, come accadeva in precedenza, solo in determinati periodi fissati dal Miur. Il sistema di accertamento della qualificazione scientifica è necessario per accedere alla prima e alla seconda fascia della docenza universitaria. La durata dell’abilitazione passa da 4 a 6 anni. La valutazione della candidatura scende da 5 a 4 mesi, di cui 3 per i lavori della commissione e 1 per la verifica di atti e pubblicazione dei risultati (e comunque, non deve superare i 5 mesi). Novità anche per quanto riguarda le commissioni. Sul testo è pervenuto, seppure con qualche osservazione (http://tinyurl.com/jlp48r5), il parere positivo del Consiglio di Stato (Sezione consultiva per gli atti normativi) in merito ai criteri e ai parametri per la valutazione dei candidati nonché in ordine alle modalità di accertamento della qualificazione dei commissari. Tutti all’insegna dell’opportunità di una maggiore semplificazione dell’ordito normativo, tre sono i rilievi fondamentali avanzati dai giudici di Palazzo Spada. Innanzitutto, si osserva che se il meccanismo dei valori-soglia appare garantire adeguatamente la valutazione qualitativa dei candidati, l’oggettività, la certezza e la trasparenza, esso risulta però delineato nel decreto con una serie di rimandi da disposizione a disposizione tali da pregiudicare la chiarezza del disposto normativo, e da ingenerare difficoltà applicativa e contenzioso. In secondo luogo, si sottolinea che, essendo l’attività di docenza, per definizione, un elemento qualificante del curriculum, essa deve essere adeguatamente valorizzata, così da evitare che il suo svilimento possa comportare, a parità di valore scientifico e di ricerca, l’esclusione di un candidato che, a differenza di un altro ammesso, ha esercitato preclara attività di insegnamento. Da ultimo, si stigmatizza la scelta, mantenuta ferma dal MIUR, di demandare a un successivo decreto la fissazione dei valori-soglia. (Fonte: Redazione Roars 07-03-16; R. Tomei, Il Foglietto 10-03-16)