LE UNIVERSITÀ TELEMATICHE NON POSSONO SVOLGERE CONCORSI IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI PER GLI ATENEI PUBBLICI |
|
|
|
Con la sentenza n. 1575 del 2015 il Tar Lombardia, sez. Milano, ha annullato una procedura di valutazione comparativa bandita dall’Ecampus per un 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato (ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a, l. n. 240/2010), poiché l’art. 4 del contestato bando di concorso prevedeva una Commissione giudicatrice composta da un solo docente universitario e da altri due soggetti non appartenenti alla comunità accademica. Analoga decisione è stata adottata in un ulteriore caso, avente ancora una volta ad oggetto un bando di concorso dell’Università Ecampus dichiarato illegittimo (cfr. Tar Lombardia, Milano, sez. III, 20.7.2015, n. 1749). I Giudici amministrativi lombardi hanno ricordato che le “università telematiche rilasciano titoli di studio legalmente riconosciuti, e non sussistono disposizioni speciali e derogatorie per tali istituzioni quanto al reclutamento dei professori e dei ricercatori” (Tar Lombardia, Milano, n. 1749/2015 cit.). In altri termini, le richiamate pronunce hanno riconosciuto che la regola fondamentale che presiede alla formazione di una qualsiasi Commissione giudicatrice di un concorso è quella che i suoi membri debbano essere idonei a valutare i candidati in relazione alle funzioni che aspirano a svolgere; necessario e – sin troppo – ovvio corollario è che il futuro personale docente e ricercatore delle università “debba essere selezionato da commissioni formate dagli stessi componenti la comunità universitaria” (Tar Lombardia, Milano, n. 1575/2015 cit.). (Fonte: Lettera a Redazione Roars 11-03-16)
|