Home 2016 22 marzo RECLUTAMENTO LE UNIVERSITÀ TELEMATICHE NON POSSONO SVOLGERE CONCORSI IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI PER GLI ATENEI PUBBLICI
LE UNIVERSITÀ TELEMATICHE NON POSSONO SVOLGERE CONCORSI IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI PER GLI ATENEI PUBBLICI PDF Stampa E-mail

Con la sentenza n. 1575 del 2015 il Tar Lombardia, sez. Milano, ha annullato una procedura di valutazione comparativa bandita dall’Ecampus per un 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato (ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a, l. n. 240/2010), poiché l’art. 4 del contestato bando di concorso prevedeva una Commissione giudicatrice composta da un solo docente universitario e da altri due soggetti non appartenenti alla comunità accademica. Analoga decisione è stata adottata in un ulteriore caso, avente ancora una volta ad oggetto un bando di concorso dell’Università Ecampus dichiarato illegittimo (cfr. Tar Lombardia, Milano, sez. III, 20.7.2015, n. 1749).
I Giudici amministrativi lombardi hanno ricordato che le “università telematiche rilasciano titoli di studio legalmente riconosciuti, e non sussistono disposizioni speciali e derogatorie per tali istituzioni quanto al reclutamento dei professori e dei ricercatori” (Tar Lombardia, Milano, n. 1749/2015 cit.). In altri termini, le richiamate pronunce hanno riconosciuto che la regola fondamentale che presiede alla formazione di una qualsiasi Commissione giudicatrice di un concorso è quella che i suoi membri debbano essere idonei a valutare i candidati in relazione alle funzioni che aspirano a svolgere; necessario e – sin troppo – ovvio corollario è che il futuro personale docente e ricercatore delle università “debba essere selezionato da commissioni formate dagli stessi componenti la comunità universitaria” (Tar Lombardia, Milano, n. 1575/2015 cit.). (Fonte: Lettera a Redazione Roars 11-03-16)