Home 2016 5 settembre IN EVIDENZA CORTE COSTITUZIONALE. LE CONDIZIONI PER LA LEGITTIMA PREVISIONE DI UN CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ PER LE PENSIONI DI ELEVATO IMPORTO: MISURA CONTINGENTE, STRAORDINARIA E TEMPORALMENTE CIRCOSCRITTA
CORTE COSTITUZIONALE. LE CONDIZIONI PER LA LEGITTIMA PREVISIONE DI UN CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ PER LE PENSIONI DI ELEVATO IMPORTO: MISURA CONTINGENTE, STRAORDINARIA E TEMPORALMENTE CIRCOSCRITTA PDF Stampa E-mail

Nella sentenza n. 173 del 13 luglio 2016 della Corte costituzionale si legge che “il prelievo istituito dal comma 486 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 (norma impugnata) non è configurabile come tributo non essendo acquisito allo Stato, nè destinato alla fiscalità generale, ed essendo, invece, prelevato, in via diretta, dall’INPS e dagli altri enti previdenziali coinvolti, i quali – anziché versarlo all’Erario in qualità di sostituti di imposta – lo trattengono all’interno delle proprie gestioni, con specifiche finalità solidaristiche endo-previdenziali, anche per quanto attiene ai trattamenti dei soggetti cosiddetti esodati. Il contributo, dunque, deve operare all’interno dell’ordinamento previdenziale, come misura di solidarietà ‘forte’, mirata a puntellare il sistema pensionistico, e di sostegno previdenziale ai più deboli, anche in un’ottica di mutualità intergenerazionale, siccome imposta da una situazione di grave crisi del sistema stesso, indotta da vari fattori che devono essere oggetto di attenta ponderazione da parte del legislatore, in modo da conferire all’intervento quella incontestabile ragionevolezza, a fronte della quale soltanto può consentirsi di derogare (in termini accettabili) al principio di affidamento in ordine al mantenimento del trattamento pensionistico già maturato”. Tuttavia, sostiene la sentenza, anche in un contesto siffatto, un contributo sulle pensioni costituisce, però, una misura del tutto eccezionale, nel senso che non può essere ripetitivo e tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema di previdenza. In definitiva, il contributo di solidarietà, per superare lo scrutinio “stretto” di costituzionalità, e palesarsi dunque come misura improntata effettivamente alla solidarietà previdenziale (artt. 2 e 38 Cost.), deve: operare all’interno del complessivo sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema; incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum.
Tale misura rispetta il criterio di proporzionalità e, in ragione della sua temporaneità, non si palesa di per sé insostenibile, pur innegabilmente comportando un sacrificio per i titolari di pensioni più elevate, ossia quelle il cui importo annuo si colloca tra 14 a 30 e più volte il trattamento minimo di quiescenza, incidendo in base ad aliquote crescenti (del 6, 12 e 18 per cento).
In questi termini, l’intervento legislativo di cui al denunciato comma 486, nel suo porsi come
misura contingente, straordinaria e temporalmente circoscritta, supera lo scrutinio “stretto” di costituzionalità. (Fonte 14-07-16)