Home 2016 21 novembre IN EVIDENZA PARERE CONSULTIVO DEL CONSIGLIO DI STATO SULLE C.D. CATTEDRE NATTA
PARERE CONSULTIVO DEL CONSIGLIO DI STATO SULLE C.D. CATTEDRE NATTA PDF Stampa E-mail

Le “cattedre Natta” nascono da un provvedimento della legge finanziaria 208 del 28 dicembre 2015 per selezionare 500 “super professori” universitari secondo criteri diversi da quelli attuali. Venticinque commissioni (corrispondenti ad altrettante aree disciplinari definite dall'European Research Council - Erc) dovrebbero selezionare i vincitori, che riceveranno anche uno stipendio più alto rispetto ai loro colleghi.
Il Consiglio di Stato, nel suo parere (Consiglio di Stato. Sezione Consultiva per gli Atti Normativi. Adunanza di Sezione del 28 settembre 2016. NUMERO AFFARE 01739/2016) sul decreto del governo per le cattedre Natta, invita l’esecutivo a rivederne alcuni punti. I giudici puntano il dito in particolare sul rispetto del “principio dell’autonomia universitaria”: la questione che più era stata criticata da sindacati, docenti e ricercatori.
Ecco dunque i quattro rilievi fondamentali che i giudici amministrativi ritengono di dover sottoporre all’attenzione del governo «anche al fine di individuare gli opportuni correttivi da apportare al testo prima della sua approvazione» da parte del Parlamento.

1. Rispetto dell’autonomia universitaria
I giudici del Consiglio di Stato, richiamandosi all’articolo 33 della Costituzione che riconosce a istituzioni di alta cultura, università e accademie «il diritto di darsi ordinamenti autonomi», muovono due rilievi critici sostanziali al Dpcm che disciplina l’istituzione del Fondo per le cattedre del merito Natta (36 milioni nel 2016 e 75 nel 2017). In primo luogo «l’assenza di una disposizione che preveda in qualche misura il coinvolgimento degli atenei nel procedimento di nomina dei membri delle commissioni di valutazione». Proprio come contestavano i firmatari della petizione su Change.org, il Consiglio di Stato esprime forte perplessità sul fatto che il presidente di commissione sia «individuato direttamente dal governo, mentre gli altri due componenti dell’organo collegiale sono individuati dal presidente sulla base di una rosa di nominativi fornita dall’Anvur», l’organismo di valutazione delle università i cui componenti - come fanno notare i giudici - sono anch’essi di nomina governativa. Quanto alla mancata consultazione preventiva, anch’essa prefigura un vulnus dell’autonomia universitaria. I giudici ricordano al governo che avrebbe dovuto sentire preventivamente almeno la Conferenza dei rettori e il CUN e manifesta il proprio aperto dissenso rispetto al fatto che questo non sia accaduto.

2. Carattere sperimentale e straordinario del reclutamento
Richiamandosi al testo del Dpcm che ha «prudentemente previsto l’istituzione in via sperimentale del Fondo», i giudici sottolineano che «qualsiasi serio processo sperimentale richiede un momento di verifica ex post dei suoi risultati... Pertanto occorre individuare sin d’ora degli opportuni criteri per la fase di verifica, prevedendo già nel regolamento il coinvolgimento delle università sulle quali la sperimentazione va ad incidere».

3. Status speciale del professore reclutato con il Fondo Natta
Qui si affronta l’altra questione «antipatica» delle cattedre Natta, ovvero la maggiorazione dello stipendio che verrebbe garantita ai 500 super professori reclutati in deroga all’Asn per meriti di «chiara fama». I giudici osservano che non essendo previsto alcuno strumento di verifica dei risultati dei docenti sia nella didattica sia nella ricerca c’è il rischio concreto che «il trattamento economico vantaggioso si caratterizzi come appannaggio di status svincolato dal rendimento». E sottolineano come i requisiti richiesti per i candidati alle cattedre Natta siano «meno stringenti» di quelli ordinariamente previsti per la chiamata diretta, e perciò chiedono che questa stortura sia corretta integrando il testo del regolamento in modo da dare «il necessario rilievo ai titoli accademici». Il rischio altrimenti è di produrre «un effetto disincentivante sui talenti italiani più giovani che aspirino ad accedere alla docenza universitaria attraverso i meccanismi ordinari», con buona pace del proposito dichiarato di trattenerne la fuga all’estero e delle intemerate sulla cultura del merito.

4. Il riordino dei settori concorsuali secondo le aree Erc
Qui il rilievo è semplice. Il regolamento del fondo cattedre Natta si discosta da quello dell’Asn in quanto prevede la costituzione di 25 commissioni, una per ciascun’area di assegnazione delle borse europee Erc, a fronte dei 188 settori concorsuali previsti dall’ordinamento universitario italiano. Risultato: c’è il più che motivato pericolo, anzi è assai probabile, «che la valutazione dei candidati sia affidata a commissari esperti di settori anche molto distanti da quello dei candidati». Questo perché «le aree Erc rispondono a un’altra esigenza, ovvero all’identificazione e valutazione di progetti generalmente a carattere interdisciplinare e non sono quindi omogenee con i settori concorsuali utilizzati per il reclutamento dei docenti».
Da parte sindacale (Flc Cgil) si chiede di ritirare subito la norma sui “superprofessori” e utilizzare le risorse per il reclutamento di docenti e ricercatori precari. Altri 16 sindacati ritengono la proposta delle cattedre Natta “uno spot per nascondere le mancate urgenti riforme (diritto allo studio, precariato e nuovo reclutamento, governance, ecc.) e i mancati investimenti nell'Università̀ e nella Ricerca”. Ma il decreto sulle cattedre Natta, dopo le eventuali revisioni del Governo (il parere del Consiglio di Stato è consultivo) dovrà essere sottoposto al Parlamento.
Sull’argomento si può leggere anche il Corriere della Sera, La Repubblica, IlSole24Ore, Quotidiano.net, Roars, IlBo e il parere del CUN e di Sabino Cassese.