Home 2016 21 novembre RECLUTAMENTO CONTRATTI CO.CO.CO. NELLE UNIVERSITÀ. RISPOSTE DEL MIUR ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
CONTRATTI CO.CO.CO. NELLE UNIVERSITÀ. RISPOSTE DEL MIUR ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PDF Stampa E-mail

Il 20-10-16 si è svolto al MIUR l’incontro sul divieto previsto dal decreto legislativo 81/15 di stipulare contratti di collaborazione nelle pubbliche amministrazioni a decorrere dal 1° gennaio 2017 nelle more della definizione di una normativa specifica per il pubblico impiego finalizzata ad adeguare alle condizioni specifiche di questi settori alcuni istituti del “jobs act”. Le organizzazioni sindacali hanno fatto presente la situazione di assoluta emergenza che si determinerà dal primo gennaio 2017 per il personale co.co.co. assunto sia come tecnico-amministrativo sia come incaricato di attività didattica di base ed integrativa (docenti a contratto e tutor). Si è inoltre messo in evidenza come siano in scadenza gli assegni di ricerca prorogati a 6 anni e i contratti dei ricercatori a tempo determinato di tipo b) che non hanno potuto conseguire nel triennio l’abilitazione scientifica nazionale per mancanza dell’attivazione delle stesse procedure dell’ASN dopo la seconda tornata del 2013. La risposta del MIUR ha teso a rilanciare alle università l’onere della soluzione di molti dei problemi posti, sottolineando le proprie difficoltà di azione nel sostenere le specifiche problematicità universitarie con gli altri Ministeri in particolare sul piano dei finanziamenti. Il MIUR ha inoltre evidenziato che alcuni dei problemi posti necessitino di strumenti legislativi che non possono essere previsti nella prossima legge di bilancio. In ogni caso, per quel che concerne i co.co.co., il MIUR ritiene necessario arrivare a una proroga della scadenza del primo gennaio 2017 (vedi nota successiva). Rispetto agli assegni di ricerca considera invece che una delle soluzioni già avviate sia la liberalizzazione degli RtdA dai vari vincoli assunzionali, pur ponendo anch’essi il problema della scadenza della loro proroga (3 + 2). (Fonte: FlcCgil 24-10-16)