Home 2019 21 gennaio DOCENTI NESSUN OBBLIGO DI ISCRIZIONE A ORDINI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA PER I PROFESSORI E RICERCATORI
NESSUN OBBLIGO DI ISCRIZIONE A ORDINI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA PER I PROFESSORI E RICERCATORI PDF Stampa E-mail

Con la legge 3 del 11/01/2018 che ha riordinato le professioni sanitarie il Ministero della Salute, oltre agli Ordini storicamente vigilati, assume anche la vigilanza dell'Ordine dei Chimici e dell'Ordine dei Biologi. In particolare, l'Ordine dei Chimici viene aperto ai Fisici e rinominato "Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici". La Federazione sembra ritenere, sulla base delle informazione attualmente disponibili, che tutti i laureati in fisica, chimica, ingegneria fisica e ingegneria matematica siano da considerare professionisti sanitari, con conseguente obbligo di iscrizione all'ordine. Ciò varrebbe anche per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni quali le Università e gli Enti di Ricerca ma anche per chi opera nel privato. In un documento d'urgenza il CUN "alla luce dei principi di libertà e autonomia di ricerca e insegnamento" dà un parere radicalmente negativo sull'obbligatorietà dell'iscrizione.
Parere del CUN
I professori e ricercatori universitari a tempo pieno e a tempo definito non possono ritenersi soggetti ad alcun obbligo di iscrizione a ordini per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca nonché di ogni altra attività intellettuale che non abbia carattere professionale. Per quanto riguarda le attività professionali di competenza della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici l'obbligo di iscrizione, oggetto della nota, non può che riguardare esclusivamente l'esercizio di attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione e alla cura. (Fonte: Red.ne Roars 21-12-18)