Home 2019 21 gennaio DOCENTI PROCEDURA CONCORSUALE POSTO PROFESSORE-STRUTTURA BIFASICA. ILLECITA L’ESCLUSIONE DI UN CANDIDATO PER LA SECONDA FASE
PROCEDURA CONCORSUALE POSTO PROFESSORE-STRUTTURA BIFASICA. ILLECITA L’ESCLUSIONE DI UN CANDIDATO PER LA SECONDA FASE PDF Stampa E-mail

La procedura valutativa di cui all'articolo 24 della legge 30-12-2010, n. 240, risulta strutturata in due differenti fasi: una prima fase sostanzialmente comparativa; una seconda fase valutativa della idoneità del candidato scelto. Nel caso di specie è stata indetta la procedura valutativa per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore urologia. Alla procedura partecipavano due candidati, il ricorrente e il controinteressato. All'esito della procedura valutativa svolta dalla commissione istruttoria veniva individuato il nominativo del controinteressato quale soggetto da sottoporre alla valutazione di cui all'art. 9 comma 2, e 10, comma 1, del citato regolamento di ateneo. Parte controinteressata propone un'eccezione di inammissibilità del ricorso per impugnazione di provvedimenti a carattere non definitivo. L'eccezione non può trovare accoglimento. Occorre evidenziare che la procedura valutativa in questione risulta strutturata in due differenti fasi: una prima fase sostanzialmente comparativa; una seconda fase valutativa della idoneità del candidato scelta. La prima fase, svolta per il tramite della commissione istruttoria, consiste in una valutazione comparativa, nel caso di specie, tra due candidati e si conclude con l'individuazione di un unico candidato, da sottoporre alla seconda fase valutativa della idoneità del candidato ovvero della proponibilità o meno della chiamata. La conclusione della prima fase comporta, pertanto, l'esclusione di uno dei due candidati – nel caso di specie il ricorrente – e può senz'altro essere qualificata come un provvedimento lesivo della situazione giuridica soggettiva del concorrente. Parte ricorrente, pertanto, vanta senz'altro un interesse diretto ad essere individuata ai fini della partecipazione alla seconda fase della procedura in oggetto e la sua esclusione comporta la lesione del suo interesse strumentale alla partecipazione alla seconda fase della procedura o, comunque, alla procedura valutativa. (Fonte: TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 17-12-18, n. 12226 Sentenza)