Home 2020 25 gennaio DOCENTI. RICERCATORI CORTE COST.: NON IRRAGIONEVOLE ATTRIBUIRE ANCHE AI DOCENTI EX SSEF TRASFERITI ALLA SNA IL TRATTAMENTO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA FASCIA A TEMPO PIENO
CORTE COST.: NON IRRAGIONEVOLE ATTRIBUIRE ANCHE AI DOCENTI EX SSEF TRASFERITI ALLA SNA IL TRATTAMENTO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA FASCIA A TEMPO PIENO PDF Stampa E-mail

Corte costituzionale. Sentenza 21 novembre 2019, n. 241:
1.- Il Consiglio di Stato, sezione quarta, con quattro ordinanze del 2 maggio 2018 (r.o. n. 121, n. 122, n. 123 e n. 124 del 2018), una sentenza non definitiva del 4 maggio 2018 (r.o. n. 125 del 2018) e tre ordinanze del 9 maggio 2018 (r.o. n. 126, n. 127 e n. 128 del 2018), tutte di tenore sostanzialmente analogo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 51 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114.
La disposizione censurata prevede che i docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della soppressa Scuola superiore dell'economia e delle finanze (d'ora in poi: SSEF) siano trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione (d'ora in poi: SNA) e che ad essi sia «applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari», nonché un trattamento economico rideterminato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo «omogeneo» a quello degli altri docenti della SNA, «sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità».
Attribuendo anche ai docenti ex SSEF, nell'ambito della rinnovata disciplina relativa alla condizione di tutti i docenti della SNA, il trattamento dei professori universitari di prima fascia a tempo pieno, tale disciplina non può inoltre ritenersi irragionevole, in quanto espressiva della volontà legislativa di attribuire a tutti i docenti a tempo pieno della SNA (pur con le giustificabili eccezioni previste all'art. 2, commi 2 e 3, del d.p.c.m. 25 novembre 2015), al più alto livello possibile, il medesimo trattamento economico. Al tempo stesso, la scelta in questione è indicativa anche della volontà di tenere in giusto conto, nei termini e nei limiti del possibile, il pregresso, più elevato, trattamento retributivo goduto dai docenti ex SSEF. (F: Sentenza ivi citata 21.11.19)