Home 2023 31 luglio IN EVIDENZA DECRETO PNRR. IL 20.04.23 APPROVATO IL DL 13 DEL 24.02.23 “DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR E DEL PIANO NAZIONALE DEGLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR”. EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE BILANCIO DEL SENATO RIGUARDANTI L’UNIVERSITÀ
DECRETO PNRR. IL 20.04.23 APPROVATO IL DL 13 DEL 24.02.23 “DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR E DEL PIANO NAZIONALE DEGLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR”. EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE BILANCIO DEL SENATO RIGUARDANTI L’UNIVERSITÀ PDF Stampa E-mail

Contratti di ricercatori a td
Ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nel testo precedente a quello del decreto legge 36/22, e che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 nel testo attualmente vigente è riconosciuto fino al 31 dicembre 2026 (in precedenza aprile 2025), a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a 3 anni. In questo caso, la valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei professori di II fascia (articolo 24, comma 5, della legge n. 240/10, avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio). (emendamento 26.1 (testo 2). F: FlcCgil.

Assegni di ricerca
Ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240, nel testo a quello del decreto legge 36/22, e che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240, come modificato dal DL 36/22, è riconosciuto fino al 31 dicembre 2026 (in precedenza aprile 2025), a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni. (emendamento 26.1 (testo 2). F: FlcCgil.

Tempo definito ricercatori a tempo determinato
Il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito si applica anche ai ricercatori a tempo determinato di cui alla legge 240/10 assunti con regime di tempo pieno, i quali possono transitare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime a tempo definito, previa domanda da presentare al Rettore sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione, e con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico. (emendamento 26.3 (testo 2). F: FlcCgil.

Chiamata docenti di i fascia
Le università vincolano le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare (eliminato il riferimento alle "funzioni oggetto del procedimento").
Non possono partecipare a queste procedure i docenti di prima fascia già in servizio.
Queste norme non si applicano alle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale (norma introdotta dall'emendamento approvato). (emendamento 26.4 (testo 2). F: FlcCgil.

Università e polizze sanitarie integrative nell'ambito dei progetti di ricerca relativi a bandi competitivi
Le università statali, possono destinare una quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione, per la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in favore di personale docente e della ricerca. L'importo di tali polizze non può essere superiore al due per cento della spesa sostenuta annualmente per tale personale e, comunque, nel limite massimo delle risorse rimborsate. Le modalità applicative di tale disposizione saranno stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. (emendamento 26.4, testo 2). F: FlcCgil.