Home 2023 14 ottobre IN EVIDENZA REVISIONI DELLA LEGGE 240/2010 PER RIDURRE IL PRECARIATO UNIVERSITARIO (2/4)
REVISIONI DELLA LEGGE 240/2010 PER RIDURRE IL PRECARIATO UNIVERSITARIO (2/4) PDF Stampa E-mail

Con gli emendamenti al DL 36 e alla legge 79/2022, è stata offerta la possibilità di migliorare il precariato universitario riducendo il c.d. mondo di mezzo. La revisione della legge 240 del 2010, infatti, cancellava assegni di ricerca e RTD di tipo a; trasformava gli RTD di tipo b (i contratti triennali che prevedono in programmazione il passaggio a Professore Associato alla loro conclusione, acquisita la ASN) in RTT (Ricercatori in Tenure Track, che possono arrivare sino a 6 anni, ma il cui passaggio a Professore Associato è esigibile sin dal terzo anno e per ogni anno successivo); introduceva il contratto di ricerca, almeno biennale e rinnovabile sino ad un massimo di 5 anni, un rapporto di lavoro a tempo determinato, con le relative tutele stipendiali e diritti, con una retribuzione stabilita in sede di contrattazione collettiva (il costo-ente, passa da circa 24.000 euro lordi annui degli assegni di ricerca ad almeno 37.500, da moltiplicare per i due anni necessari per ogni singoli bando). In questo quadro, era anche inserito il tecnologo a tempo indeterminato, nell'ambito della contrattazione collettiva, e vi erano facilitazioni alla transizione alle nuove figure (riserva di posti nei concorsi da RTT; considerazione degli anni da assegnista e RTD-a nell'anzianità da RTT). Le figure pre-ruolo delineate erano pertanto ricondotte da una parte ad un percorso di ingresso in ruolo (RTT, con un rapporto di lavoro pubblicistico), dall'altra parte ai CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro), con il contratto di ricerca, sebbene con una formulazione relativa solo alla retribuzione. Nella nuova normativa rimaneva solo uno spazio residuale nel mondo del precariato con le borse di ricerca. 2/4 segue.