Home 2023 14 ottobre IN EVIDENZA EVOLUZIONE DELLE NORME PER RIDURRE IL PRECARIATO UNIVERSITARIO (3/4)
EVOLUZIONE DELLE NORME PER RIDURRE IL PRECARIATO UNIVERSITARIO (3/4) PDF Stampa E-mail

La stessa legge 79/2022 ha prorogato sino al 2026 gli RTD-a, che con le risorse del PNRR sono rapidamente raddoppiati (oggi sono oltre 9.000, contro i 4.500 di qualche anno fa). Nel comma 6 del nuovo articolo 22 della legge 240/2010, è stato inserito per i nuovi più costosi contratti di ricerca un tetto generale di spesa (non può essere superiore alla media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca), che poi il comma 6 dell'art 26 del DL 13 del 2023 attenuava, precisando che nel periodo di attuazione del PNRR, tale limite di spesa non si applica alle risorse rivenienti dal medesimo Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi. Le risorse del PNRR su Università e Ricerca (oltre 14 miliardi di euro) avrebbero reso possibile trasformare gli assegni in contratti, ma il decreto Milleproroghe 2023 (art. 6 comma 1 del DL 198 del 2022) ha prorogato gli assegni di ricerca sino al 31 dicembre 2023, contrastando la revisione di sistema delle nuove norme di modifica della legge 240/2010 con il mantenimento di un precariato molto vasto: gli assegni di ricerca sono oggi ancora 15mila e potrebbero arrivare rapidamente a 22/25mila con la recente approvazione dei PRIN 2022. 3/4 segue