Home 2023 28 dicembre IN EVIDENZA SULLA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA CHE NON CONSENTE AI DOCENTI UNIVERSITARI LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ANCHE IN SOCIETÀ A SCOPO DI LUCRO
SULLA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA CHE NON CONSENTE AI DOCENTI UNIVERSITARI LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ANCHE IN SOCIETÀ A SCOPO DI LUCRO PDF Stampa E-mail

È rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 in combinato disposto con l'art. 33 della Costituzione, la questione di LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 6, COMMA 10, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, atteso che non è dato rilevare, quanto alla figura dei docenti universitari, diversità tali da poter ragionevolmente giustificare che ad alcuni di essi, tra l'altro numericamente inferiori all'interno della complessiva categoria del corpo accademico (segnatamente i DOCENTI DELLE UNIVERSITÀ LIBERE) sia consentito svolgere incarichi anche in società a scopo di lucro qualora tali incarichi consistano in quello di amministratore indipendente, mentre ad altri (ossia ai DOCENTI DELLE UNIVERSITÀ STATALI, e cioè alla parte numericamente preponderante del corpo accademico italiano) tale facoltà non sia permessa. Le suesposte considerazioni fondano, in definitiva, il giudizio di rilevanza ai fini della compiuta decisione nel merito della presente controversia e di non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per contrasto con l'art. 3 in combinato disposto con l'art. 33 della Costituzione nei termini e per le ragioni esposti in motivazione. Si rimette pertanto la sua definizione alla Corte costituzionale con sospensione del presente giudizio e con trasmissione degli atti al Giudice delle leggi. F: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ord. 20 marzo 2023, n. 43. giustizia-amministrativa.it