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UNA RIFORMA CON MODIFICHE IN MATERIA DI INVENZIONI UNIVERSITARIE PDF Stampa E-mail

Negli ultimi mesi sono entrate in vigore alcune importanti modifiche al Codice della proprietà industriale (c.p.i.) (d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30). Tra le novità introdotte dalla riforma (l. 24 luglio 2023, n. 102), spiccano le modifiche in materia di INVENZIONI UNIVERSITARIE.
Innanzitutto, va segnalata l'abolizione del cosiddetto "professor privilege". Fino a pochi mesi fa, infatti, l'articolo 65 c.p.i. prevedeva che i RICERCATORI UNIVERSITARI godessero, in via esclusiva, dei diritti derivanti dalle invenzioni brevettabili di cui erano autori, nonostante il loro rapporto di lavoro con l'università. Grazie alla nuova formulazione dell'articolo 65 c.p.i., l'Italia ha poi finalmente allineato la propria legislazione in materia di invenzioni a quella della maggior parte dei Paesi europei, dove il "professor privilege" è stato abbandonato ormai da tempo.
La COLLABORAZIONE CON LE IMPRESE è il secondo cardine della riforma in materia di invenzioni universitarie. Accanto all'abolizione del "professor privilege", infatti, la riforma ha novellato l'articolo 65 c.p.i. anche per quanto concerne i risultati della RICERCA FINANZIATA DA SOGGETTI TERZI. La norma prevede ora che i diritti derivanti dalle invenzioni realizzate nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dai RICERCATORI UNIVERSITARI, ma finanziata da soggetti terzi, debbano essere disciplinati da accordi contrattuali tra le parti redatti secondo linee guida ministeriali adottate dal Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca. La modifica dell'articolo 65 c.p.i. si inserisce in un più ampio quadro di riforme strategiche del settore e, soprattutto, rientra tra le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). dic. 2023