Home 2023 28 dicembre DOCENTI. RICERCATORI. ALTRO PERSONALE ACCADEMICO PER L’INCARICO DI RETTORE LA LEGGE PREVEDE NON SOLO LA NON RINNOVABILITÀ MA ANCHE L’UNICITÀ
PER L’INCARICO DI RETTORE LA LEGGE PREVEDE NON SOLO LA NON RINNOVABILITÀ MA ANCHE L’UNICITÀ PDF Stampa E-mail

Il TAR Marche, Ancona, Sez. I, con sentenza del 5 ottobre 2023, n. 604, si è pronunciato sull'impugnazione dell'atto con cui un Ateneo aveva escluso un professore ordinario, e Rettore uscente, alle elezioni per il ruolo di Rettore, sul presupposto che lo stesso non potesse essere rieletto. A fronte della tesi del ricorrente, secondo cui lo Statuto dell'Ateneo (che prevedeva LA NON RIELEGGIBILITÀ) sarebbe risultato contrastante con la legge (posto che l'art. 2 della legge n. 240/2010 dispone la non "rinnovabilità") e con la Costituzione (artt. 3, 33, 51 e 97 Cost.), il Collegio – che è giunto a rigettare il ricorso – ha invece affermato: rispetto all'eventuale contrasto con la legge, che "può anche ammettersi che il concetto di rinnovabilità dell'incarico (previsto dalla legge Gelmini) non coincide esattamente con quello di rieleggibilità (previsto dallo statuto di Ateneo), ma questo non è dirimente, visto che l'art. 2 della legge n. 240/2010, oltre a prevedere la non "rinnovabilità" dell'incarico di rettore, ne prevede anche la "unicità". Ciò vuol dire che il legislatore statale ha voluto prevedere che un professore universitario possa ricoprire l'incarico apicale presso l'Ateneo di appartenenza per una sola volta nella propria carriera (incarico, per l'appunto, "unico")". F: Ass Univ ott. 2023